Il Tribunale di Torino delinea la nozione di “atti sessuali” in una ipotesi di minore gravità

Il Tribunale di Torino delinea la nozione di “atti sessuali” in una ipotesi di minore gravità


Nota a Sentenza Trib. Torino, Sez. G.I.P., ud. 2.3.2018

Si segnala il recente intervento della decisione in commento (che si pubblica qui per estratto) in un peculiare caso di violenza sessuale perpetrata su un mezzo di trasporto pubblico mediante atti masturbatori del soggetto agente.

Due i passaggi degni di nota nella pronuncia del Giudice torinese, l’uno sfavorevole e l’altro favorevole alla posizione del reo.

In primo luogo, è stato ribadito il tradizionale orientamento giurisprudenziale – affermatosi anche in sede di legittimità – secondo cui il contatto fisico tra il soggetto agente e la vittima non è un requisito necessario ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale, poiché il reato sussiste ugualmente quando l’autore della condotta trova comunque soddisfacimento sessuale ed è lesa la libertà sessuale dell’individuo. In applicazione di tale principio di diritto, il Giudice ha concluso per la piena configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 609 bis c.p., pur a fronte di condotte masturbatorie di cui le vittime, in molti casi, non si erano avvedute nell’immediatezza del fatto (e durante la sua perpetrazione), ma solo ex post, risultandone comunque compromessa la propria libera autodeterminazione nella sfera sessuale. 

In secondo luogo, i diversi episodi, articolatisi in un arco temporale di circa un anno e ai danni di diverse persone offese, sono stati anzitutto ricondotti entro un’unitaria cornice di reato continuato (ai sensi dall’art. 81 cpv. c.p.) e derubricati nell’ipotesi “lieve” di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., afferente i fatti di “minore gravità”, alla luce del tipo di coinvolgimento delle vittime e della ridotta invasività delle condotte (se parametrate alla generalità dei casi riconducibili ai tipici casi di “stupro“).

A margine, peraltro, va segnalata la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto di un corretto e collaborativo contegno processuale, manifestatosi mediante l’ammissione dei fatti in imputazione in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.