Nota a Corte d’Appello di Torino, Sez. II penale, sentenza n. 1518 del 20.4.2026 (dep. 19.7.2026)
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Dopo la pronuncia di primo grado già segnalata in un precedente contributo (Corruzione per l’esercizio della funzione e biglietti omaggio ai pubblici ufficiali: una interessante pronuncia del Tribunale di Torino), la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata sulle impugnazioni proposte nel medesimo caso (c.d. processo Bigliettopoli), offrendo un contributo di rilievo non tanto sul piano della disciplina sostanziale della corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), quanto su quello, altrettanto delicato, dei limiti che incontra il pubblico ministero nel sollecitare, in appello, il ribaltamento di una sentenza assolutoria.
Il contesto: l’appello del pubblico ministero sui fatti di corruzione
Il Tribunale di Torino aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine all’episodio relativo al concerto del 21 giugno 2017, e aveva assolto gli imputati dai restanti, numerosi episodi contestati al capo 7) — relativi alla consegna di biglietti omaggio per spettacoli e concerti organizzati presso lo Stadio Olimpico e il PalaAlpitour — per insufficienza della prova circa l’esercizio, da parte del pubblico ufficiale coinvolto (membro della commissione di vigilanza), di una “qualche funzione” in relazione a tali eventi, come richiesto dall’art. 318 c.p.
Il pubblico ministero ha impugnato la statuizione assolutoria, chiedendo il rinnovamento dell’istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione di documentazione reperita, dopo la Sentenza, presso la Prefettura di Torino (verbali della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) e del provvedimento interdittivo antimafia che aveva colpito la società organizzatrice, a sostegno della tesi secondo cui sarebbe stato provato uno “stabile asservimento” del pubblico ufficiale all’interesse del privato.
La decisione della Corte: la prova di resistenza della Sentenza di assoluzione
In udienza, il Procuratore generale ha rinunciato all’appello per tutti gli episodi contestati dal 22 ottobre 2016 al 21 giugno 2017 — nel frattempo prescritti — determinandone la relativa declaratoria di inammissibilità ex art. 591, lett. d), c.p.p., con conseguente caducazione dei correlati appelli incidentali delle difese. La Corte ha ritenuto invece ammissibile l’impugnazione per i due soli episodi non ancora prescritti (concerti del 21 dicembre 2017 e del 3 marzo 2018), richiamando il principio per cui la richiesta del Procuratore generale di conferma dell’assoluzione, in sede di requisitoria, non equivale a rinuncia all’impugnazione già proposta dal pubblico ministero.
Nel merito, tuttavia, la Corte ha confermato integralmente l’assoluzione, anche dopo aver ammesso — ai sensi dell’art. 603 c.p.p. — l’acquisizione dei verbali della Commissione relativi ai due episodi residui. Il decisum si fonda su un duplice ordine di ragioni, di sicuro interesse pratico:
- la genericità del gravame accusatorio. La Corte rileva che il pubblico ministero si è limitato ad affermazioni di carattere assertivo e generale — quali l’aver “esercitato funzioni” nell’ambito della Commissione in sette occasioni, o l’esistenza di uno “stabile asservimento” — senza indicare gli elementi specifici da cui tale asservimento dovrebbe desumersi con riferimento ai due episodi effettivamente ancora in discussione.
- l’assenza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del nesso funzionale. Per l’episodio del 21 dicembre 2017 la Corte evidenzia che l’imputato, pubblico ufficiale, non faceva neppure parte della Commissione competente per quel concerto; per l’episodio del 3 marzo 2018, pur risultando la sua partecipazione alla Commissione, difetta qualsiasi richiesta di biglietti a sua firma per quell’evento, mentre le richieste effettivamente a lui riferibili recavano una dicitura che ne evidenziava la funzione di mero tramite (“per il Comandante provinciale dei VVF”).
Il principio di diritto sulla “motivazione rafforzata”
Sul piano più generale, la sentenza ribadisce — richiamando le Sezioni Unite (Mannino, 2005; Musumeci, 1992) — che la riforma in appello di una sentenza assolutoria, il c.d. ribaltamento, impone al giudice un onere di motivazione rafforzata: occorre dimostrare un’analisi piena e stringente della decisione impugnata, spiegare le ragioni del dissenso rispetto al primo giudice e delineare, con forza persuasiva superiore, il proprio alternativo ragionamento probatorio. In assenza di elementi nuovi realmente dirimenti — e non di mere sollecitazioni generiche o di rilievi teorici sulla distinzione tra artt. 318 e 319 c.p. — tale onere non può ritenersi assolto, e l’assoluzione di primo grado deve essere confermata.
Conclusioni
La pronuncia della Corte d’Appello di Torino conferma, in sede di gravame, l’impostazione già seguita dal Tribunale: la configurabilità della corruzione per l’esercizio della funzione richiede pur sempre l’individuazione, sia pure generica, di un atto o di una sfera di intervento riconducibile alle competenze del pubblico ufficiale, e non può fondarsi sulla mera affermazione (apodittica) di un asservimento “stabile” del pubblico ufficiale, priva di riscontro puntuale rispetto ai singoli episodi contestati. La decisione conferma altresì, sul piano processuale, il rigore con cui la giurisprudenza subordina il ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria alla effettiva capacità dimostrativa, e non meramente suggestiva, degli elementi probatori — anche nuovi — posti a fondamento del gravame.
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