Nota a Corte d’Appello di Torino, sentenza 1101 del 5.3.2026 (dep. 3.6.2026), Presidente Reynaud, Relatrice Ferracane.
Leggi l'estratto della Sentenza1. Il caso
Un sostituto commissario di polizia veniva imputato, tra gli altri, del delitto di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p., per aver falsamente attestato, in una relazione di servizio, di non aver avuto contatti telefonici né incontri pregressi con un noto pregiudicato di ‘ndrangheta.
Il capo d’imputazione descriveva una condotta commissiva: l’imputato aveva scritto qualcosa di falso — l’asserita assenza di contatti precedenti — con consapevolezza della sua falsità.
Il Tribunale di primo grado lo condannava, ma spostando il baricentro della motivazione su una condotta omissiva: ciò che rendeva la relazione falsa non era (solo) ciò che vi era scritto, ma ciò che l’imputato aveva taciuto — non aver riferito i plurimi contatti e incontri intercorsi con il pregiudicato prima dell’incontro del 26 settembre 2015.
2. La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, in accoglimento del secondo motivo di gravame difensivo, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’art. 521, comma 2, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 604, comma 1, c.p.p..
Il percorso argomentativo della Corte è articolato su tre passaggi, di crescente profondità analitica.
2.1. La divaricazione tra imputazione e sentenza
La Corte rileva innanzitutto che la frase incriminata contenuta nella relazione — «Apprendevo dallo stesso (il noto pregiudicato, ndr) che per ovvie ragioni non mi aveva mai telefonato» — non costituisce, sul piano testuale, un’affermazione propria dell’imputato, ma è inserita in una proposizione oggettiva retta dal verbo cognitivo «apprendevo (dallo stesso che)». Si tratta di discorso indiretto: l’imputato riporta le parole altrui, conformemente alla consegna ricevuta dal dirigente («scrivimi esattamente quello che ti ha detto»), senza farle proprie.
Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto l’imputato colpevole non per ciò che aveva scritto, ma per ciò che aveva omesso: «non aveva riferito tutti i contatti avuti». La condotta ritenuta penalmente rilevante è dunque qualitativamente diversa da quella contestata: omissiva anziché commissiva; omissione di informazioni non richieste anziché falsa attestazione diretta.
La Corte compie poi un passaggio ulteriore, di notevole interesse. Né l’imputazione né la sentenza — osserva — hanno colto il vero nucleo del fatto storico: l’uso strumentale dell’intera annotazione nel suo complesso, un «raffinato stratagemma retorico che opera sul piano dell’implicatura, non su quello dell’attestazione esplicita». L’imputato avrebbe costruito un atto funzionalmente orientato ad allontanare da sé i sospetti di essere la fonte della fuga di notizie, attribuendo al pregiudicato — come notizia ricevuta passivamente — la certezza di trovarsi sotto intercettazione.
Questo fatto — più ampio e unitario — non era descritto nell’imputazione (ferma alla singola frase sui contatti telefonici) né colto dalla sentenza (incentrata sull’omissione). Entrambe le ricostruzioni si sono rivelate «più anguste del fatto storico realmente rilevante».
3. I principi di diritto
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Carelli (n. 36551 del 2010), hanno fissato il principio-cardine: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che:
- l’indagine sulla violazione del principio non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, vertendosi in materia di garanzie e difesa (Cass. pen., Sez. VI, n. 46335/2024);
- la violazione sussiste quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, realizzandosi una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell’addebito (Cass. pen., Sez. III, n. 41672/2018);
- non è sufficiente la mera difformità terminologica: occorre che l’imputato sia stato posto di fronte a un fatto nuovo e diverso, senza possibilità di effettiva difesa (Cass. pen., Sez. VII, n. 29723/2021);
- la nozione di «fatto» va coniugata in senso funzionale: il principio di correlazione risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un episodio rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. pen., Sez. VI, n. 2011/2019).
4. L’interesse della pronuncia
La sentenza in commento si segnala per almeno tre ragioni.
In primo luogo, offre un’applicazione rigorosa del principio di correlazione in una fattispecie in cui la divaricazione tra accusa e decisione non riguarda elementi marginali (la data, il luogo, le modalità accessorie) ma investe la natura stessa della condotta: commissiva nell’imputazione, omissiva nella sentenza. È proprio questa eterogeneità strutturale a fondare il pregiudizio difensivo: l’imputato aveva impostato la propria difesa sull’assunto che la frase incriminata non costituisse una sua attestazione diretta, mentre la sentenza lo ha ritenuto colpevole per non aver riferito ciò che non gli era stato chiesto di riferire.
In secondo luogo, contiene un’affermazione di principio rilevante anche in chiave sistematica: laddove né l’accusa né la sentenza colgano la dimensione e la portata giuridica del fatto storico — come nel caso di specie — non è possibile per il giudice d’appello «integrare» l’imputazione in sede decisoria. L’unica via è la regressione del procedimento mediante trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché valuti l’esercizio dell’azione penale per un fatto correttamente descritto.
In terzo luogo, la pronuncia si coordina con la declaratoria di inammissibilità dell’appello del P.M. per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio (capo 82), già prescritto al momento dell’impugnazione. La Corte esclude che l’interesse all’accertamento della rivelazione possa sorreggere l’appello in funzione del giudizio sul falso, trattandosi di fattispecie autonome e indipendenti sul piano degli elementi costitutivi — a differenza del nesso strutturale che lega il delitto presupposto al riciclaggio, unico caso in cui la giurisprudenza ha riconosciuto un interesse all’accertamento del reato-presupposto nonostante la prescrizione.
5. Conclusioni
La sentenza conferma la vitalità del principio di correlazione quale presidio irrinunciabile del diritto di difesa. Il giudice non può condannare per un fatto diverso da quello contestato, quand’anche ritenga — in punto di fatto — che la condotta dell’imputato meriti una sanzione penale. La via obbligata, in tali ipotesi, è la regressione del procedimento: il pubblico ministero potrà esercitare nuovamente l’azione penale per un fatto correttamente circoscritto, e l’imputato potrà difendersi nel contraddittorio su quell’addebito, e solo su quello.
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