Archiviate le posizioni di alcuni consiglieri piemontesi per la vicenda “Rimborsopoli bis”. Le motivazioni della Procura.
Pubblichiamo, per l’importanza della questione di diritto trattata, la richiesta di archiviazione di talune delle posizioni processuali che i Pubblici Ministeri presso la Procura di Torino hanno formulato nell’ambito della nota vicenda c.d. “Rimborsopoli bis” della Regione Piemonte e che ha visto coinvolti numerosi consiglieri regionali, di ogni provenienza politica, relativamente alla legislatura 2008-2010.
Con il provvedimento in commento, l’Ufficio di Procura svolge, preliminarmente, un’approfondita ed accurata analisi sulla configurabilità del delitto di peculato (art. 314 c.p.) in riferimento all’utilizzo dei fondi in dotazione ai gruppi consiliari regionali da parte dei loro singoli componenti. Tutti i consiglieri indagati disponevano di fondi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro demandate, in relazione alle quali venivano contestate condotte appropriative per il fatto di aver destinato quel denaro a scopi non previsti dalla normativa regionale in materia. L’ipotesi di reato formulata, a suo tempo, dall’organo di accusa era la più grave fra quelle prospettabili: peculato in concorso con i rispettivi capigruppo. La qualificazione giuridica, già prospettata in questi termini dalla Procura torinese nella precedente e più nota vicenda processuale “Rimborsopoli” relativa al medesimo Ente, si impernia, in sintesi, sulla considerazione in base alla quale i diversi capigruppo rappresentano gli autori propri del reato, “in quanto nella diretta disponibilità delle somme erogate dalla Regione”. Ne discende che, sebbene i singoli consiglieri indagati non siano qualificabili quali pubblici ufficiali in relazioni alle loro funzioni tipiche, la contestazione del reato proprio in parola trova fondamento nell’istituto concorsuale disciplinato all’art 117 c.p.: detta norma prevede che anche il soggetto privo della qualità personale prevista dal reato proprio risponda di quest’ultimo quando concorre con altro soggetto dotato della qualità richiesta, purché sia a conoscenza della sussistenza, in capo al concorrente, della qualità medesima. In tal modo, viene a mutare il titolo di reato in capo ai singoli consiglieri, che avrebbero altrimenti risposto del meno grave delitto di appropriazione indebita. Nel caso di specie – argomenta la pubblica accusa – i consiglieri erano certamente a conoscenza della qualità di pubblico ufficiale rivestita dai rispettivi capigruppo e, conseguentemente, l’appropriazione, da parte dei primi, di somme loro assegnate dal Consiglio Regionale integra il reato proprio di peculato.
Nel prosieguo del provvedimento, entrando nel merito delle contestazioni singolarmente elevate ai rappresentanti dell’assemblea regionale, la disamina dei Pubblici Ministeri si sviluppa attorno a due principali questioni: la prima attiene l’inerenza delle spese da essi sostenute rispetto all’attività del gruppo consiliare di appartenenza; la seconda attiene, invece, alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato in capo agli indagati.
Con riferimento al primo profilo, il Pubblico Ministero definisce chiaramente l’ambito delle c.d. “spese ammissibili” che, secondo giurisprudenza consolidata e richiamata nel provvedimento in commento, può così sintetizzarsi: “sono da considerarsi spese imputabili al fondo di funzionamento dei gruppi sia quelle strettamente funzionali all’attività, sia quelle riguardanti l’attività latu sensu politica dei gruppi stessi, con conseguente libertà dei gruppi di disporre degli stanziamenti per attività connesse anche all’esplicazione del mandato rappresentativo”; in altre parole, deve trattarsi di attività che “non interrompono il nesso funzionale con i compiti del gruppo stesso”.
Per quanto riguarda, poi, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – in questo caso individuabile nel dolo appropriativo –, le conclusioni della Procura si concentrano sulla consapevolezza da parte dei singoli consiglieri dell’utilizzo indebito di somme loro assegnate in via istituzionale per scopi meramente provati, ovvero per il finanziamento di attività politica latamente intesa, scollegata all’attività istituzionale del gruppo. Nel caso di specie, la Legge Regionale di riferimento non impone un preciso obbligo di giustificazione della pertinenza delle spese effettuate ma prevede un generico onere di presentare la documentazione fiscale, probante l’esistenza del costo sostenuto, al fine di ottenerne il rimborso. Ebbene, alla luce di tale considerazione, seppure – a parere del Pubblico Ministero – la rendicontazione prodotta dagli indagati non possa essere ritenuta idonea a “provare la liceità o l’illiceità dell’esborso” con elevato grado di certezza, gli indagati hanno dimostrato una buona capacità ricostruttiva delle spese, che ha permesso di contestualizzare numerosi esborsi e di inquadrarli nell’ambito delle spese legittime; per le restanti voci dubbie, invece, non vi è la prova o l’indizio della loro legittimità (o illegittimità). Pertanto, a seguito del giudizio positivo dell’attività di riscontro, il Pubblico Ministero ha ritenuto “verosimile che anche le ulteriori giustificazioni fornite dai singoli individui fossero fondate”.
Il G.I.P., con proprio decreto, ha accolto la prospettazione della Procura e disposto l’archiviazione per i consiglieri coinvolti.