Infortunio in cantiere: l’inosservanza di norme da parte del datore di lavoro esclude la responsabilità del CSE

Infortunio in cantiere: l’inosservanza di norme da parte del datore di lavoro esclude la responsabilità del CSE



Con una recente decisione, il Tribunale di Torino, sezione prima penale, in composizione monocratica, si è pronunciato sulla richiesta di condanna di un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) al quale erano imputati, a titolo di colpa, la morte e le lesioni occorse a due diversi lavoratori a causa del cedimento di un impalcato in quota su cui i due si trovavano a lavorare.


La ricostruzione dibattimentale consentiva di individuare in una palese violazione da parte del datore di lavoro delle prescrizioni (ritenute congrue) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) – redatto dall’imputato – l’antecedente causale determinante l’evento. Evento che, per mala sorte, aveva colpito lo stesso datore di lavoro il quale, operando in quel momento sul luogo del sinistro mediante una manovra arbitraria e non prevista dal PSC né dal cronoprogramma, aveva inavvertitamente manomesso una tavola dell’impalcato ed era precipitato di sotto, riportando lesioni che ne cagionavano quasi immediatamente la morte e trascinando con sé un altro lavoratore, che riportava invece lesioni gravi politraumatiche.


All’esito dell’istruttoria, dunque, il Giudice accertava l’estraneità dell’imputato rispetto al reato contestato, affermando che “le cause (e le connesse responsabilità) degli eventi delittuosi verificatisi (…) non risiedono in un cattivo (o omesso) coordinamento operato da parte del CSE, ma esclusivamente in una deliberata violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria.” (Sent., pag. 9).

E ancora, sul piano più strettamente causale, la Sentenza precisa: “Anche laddove l’imputato si fosse recato in cantiere – per esempio- un paio di giorni prima dei fatti, avrebbe notato che esso si trovava in una fase di finitura (…) e non avrebbe potuto intuire che di lì a poco autonomamente Lino avrebbe deciso di smontare l’impalcato per utilizzarne le assi in un cantiere di via Bardonecchia. Ma il profilo decisivo è rappresentato dalle responsabilità del datore di lavoro dell’impresa affidataria, valutate come del tutto assorbenti” (Sent., pag. 11).

Conclusivamente, scrive il Tribunale, “Ci si trova di fronte ad una vistosa, palese, deliberata violazione delle norme fissate nel piano di sicurezza e coordinamento da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, verificatasi nel corso di una lavorazione di cui non era e non poteva essere a conoscenza e che ha provocato eventi lesivi e mortali a carico degli stessi soggetti tenuti al rispetto di quelle norme, non già a carico di soggetti terzi che andavano tutelati da rischi interferenziali, in ipotesi mal gestiti” (Sent., pag. 11).

L’imputato veniva, conseguentemente, mandato assolto con formula “perché il fatto non sussiste”.