Risponde di lesioni l’esercente che, per colpa, non vigila sulle attività pericolose nel proprio locale

Risponde di lesioni l’esercente che, per colpa, non vigila sulle attività pericolose nel proprio locale


Il Tribunale di Torino torna ad esprimersi, confermando la decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace (cfr. Nota a Sentenza Giudice di Pace di Torino 19.2.2018, n. 133), sulla responsabilità in capo all’esercente di un locale per le lesioni colpose cagionate ad un cliente da altri avventori nel corso di una festa.

L’esercente, in particolare, era stato giudicato colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p., in cooperazione ex art. 113 c.p. con quattro altre persone presenti nel locale; queste – nel corso dei festeggiamenti per il capodanno – avevano inopinatamente deciso di porre in essere un gioco pericoloso all’interno del medesimo, lanciando per aria di peso la vittima che era poi accidentalmente rovinata a terra con gravi conseguenze.

Al Tribunale ordinario, qui in funzione di Giudice d’appello, era chiesto di esprimersi sui motivi di gravame con cui gli imputati lamentavano, anzitutto, la mancata assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Quanto alla posizione dei quattro avventori, autori materiali del fatto, il Giudice osserva che, nonostante la liceità, in senso stretto, del comportamento adottato (per quanto di discutibile opportunità), si trattava certamente di attività pericolosa, le cui conseguenze dovevano essere – ed, in effetti, erano – pienamente accettate da coloro che avevano deciso di porlo in essere, mentre non possono essere poste a carico della vittima, che aveva invece opposto un netto rifiuto.

Scrive il Giudicante:

Siamo, dunque, nell’ambito di quella che la giurisprudenza chiama “colpa cosciente”: l’agente, pur avendo la rappresentazione della possibile verificazione dell’evento, non accetta il rischio della sua verificazione attraverso il processo mentale della controrappresentazione e cerca in ogni modo di evitarlo. Questo è quello che è successo quella sera: i quattro imputati erano ben consci del rischio di una
potenziale caduta del (omissis), ma non ne avevano accettato la verificazione, posto che in precedenti occasioni non si era mai verificata alcuna caduta e cercando in ogni modo di evitarla. Quella sera, invece, l’evento si è verificato: dunque tutti i partecipi a quel gioco devono rispondere per le lesioni personali, seppur colpose, cagionate (…)“.

Quanto alla posizione dell’esercente, la titolarità in capo al medesimo di una posizione di garanzia viene ravvisata anche dal Tribunale nell’obbligo di impedire l’evento, con conseguente operatività della clausola di cui all’art. 40 cpv c.p.; la fonte di tale obbligo, in particolare, viene ravvisata nella peculiare situazione di fatto che, in quel frangente (essendosi già verificato, sotto gli occhi del proprietario, un primo “lancio” della vittima) determinava la piena consapevolezza dello stato di pericolo in atto. Di tal che, compito dell’esercente, in virtù di detta posizione, sarebbe stato quello di intervenire a tutela dell’integrità fisica degli avventori, interrompendo il gioco pericoloso posto in essere e vigilando a che non venisse reiterato.