PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavallo


articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016.150123-banca_finanza

 

La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di tale fattispecie sia stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della normativa, è necessario valutare se tale comportamento fosse già previsto dalla legge quale reato, nel qual caso si può configurare anche il reato di autoriciclaggio non andando in contrasto con il principio di irretroattività della legge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3691/2016, depositata il 27 gennaio u.s., è stata infatti recentemente chiamata ad esprimersi circa l’ambito di applicazione della legge n.184/2014 in materia di autoriciclaggio, in particolare sulla possibilità di applicare tale normativa nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge e ha ribadito un principio già da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in materia di sequestri.

Nel caso in esame la Guardia di Finanza, dopo che una persona già indagata per riciclaggio aveva oltrepassato il valico tra la Svizzera e l’Italia, aveva effettuato una perquisizione durante un fermo, rinvenendo 3 pacchetti contenenti 240.000 euro; si decise di estendere la perquisizione alla residenza dell’indagato, attraverso la quale venivano scoperti ulteriori 6700 euro in contanti; l’intera somma veniva sequestrata non essendoci coerenza tra la grande quantità di contante e l’entità dei redditi dichiarati dall’indagato, ipotizzando la “commissione del reato di autoriciclaggio, per aver l’inquisito trasferito denaro in modo da ostacolarne la provenienza, o quantomeno del reato di cui all’art 4 del D.lgs. 74/2000, con riferimento a mobilizzazioni di investimenti non dichiarati o costituiti mediante redditi sottratti a tassazione”.

Tale sequestro, congiuntamente alla perquisizione, veniva convalidato dal PM, il quale riteneva che tali beni fossero cose pertinenti il reato di cui all’art. 648-ter c.p.

L’indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento invocando il principio di irretroattività della legge penale ai sensi dell’art. 2 c.p., sostenendo che il reato presupposto fosse stato commesso in data antecedente l’entrata in vigore della legge n.184/2014.

La S.C. ha ribadito fermamente il principio sancito dall’art. 11 delle Preleggi nonché dall’art. 25, 2 comma, della Costituzione ovvero l’irretroattività della legge in ipotesi di nuova incriminazione, ma ha anche stabilito come il reato di autoriciclaggio, per la natura stessa del reato, il più delle volte si estrinsechi in una pluralità di condotte, distinte nel tempo.

La Corte di Cassazione ha stabilito inoltre come, anche nel caso, come quello in esame, nel quale il reato presupposto si assuma essere stato compiuto in un periodo antecedente all’entrata in vigore della novella legislativa in esame, esso fosse già previsto dalla legge quale reato, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648-ter c.p. appare essere stato posto in essere in data successiva all’entrata in vigore della norma sull’autoriciclaggio.

Pertanto, nella suddetta sentenza la Corte ha sancito tale orientamento fondato sulla temporalità di cui all’art. 648-ter1 e inoltre, ha stabilito la legittimità del sequestro effettuato, dal momento che non era possibile escludere che tali somme fossero il frutto del reato di riciclaggio o di quello di quello di autoriciclaggio, quanto meno nella fattispecie tentata

La S.C. ha infatti evidenziato come il provvedimento oggetto di gravame fosse immune da qualsiasi vizio motivazionale, avendo un’argomentazione molto folta circa la sussistenza del humus comissi delicati, individuando che le circostanze di fatto sottese, tanto alla perquisizione, tanto ai sequestri effettuati, giustificavano quantomeno la configurazione della contestazione di riciclaggio e di quelle tentata di autoriciclaggio.

La Corte ha anche evidenziato come il Tribunale del Riesame ben possa confermare il provvedimento, in precedenza emesso dal PM, sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Il Tribunale nel caso di specie, aveva confermato il decreto di convalida in relazione ad entrambe le fattispecie, quantomeno nella loro forma tentata, in virtù della sussistenza del humus comissi delicati, precisando come sarà poi compito del Giudice e dell’accusa provare la provenienza illecita di tali somme.