La delega di funzioni in materia ambientale
di Avv. Carlo Cavallo
Articolo comparso sulla rivista Espansione (giugno 2017).
Come noto, nell’ambito della disciplina legislativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’istituto della delega di funzioni è nato per consentire di trasferire dal datore di lavoro ad altri soggetti una responsabilità conseguente alla violazione di norme penali, che altrimenti sarebbe propria del datore di lavoro medesimo.
Il ben noto D.Lgs. 81/2008, in proposito (in particolare all’art. 16), recependo l’elaborazione giurisprudenziale consolidatasi fino a quel momento, ha codificato i requisiti essenziali per la predisposizione di un trasferimento efficace dei poteri e doveri del datore in materia di sicurezza, precisandone condizioni e limiti e ponendo le basi per una sempre maggiore diffusione di questo istituto. Il successo del modello di gestione del rischio così proposto – incentrato su una ripartizione dei doveri di garanzia e di controllo in capo ai soggetti più idonei e maggiormente competenti, in ciascun ramo della sicurezza – è testimoniato dalla larga applicazione che la delega di funzioni ha avuto, nella pratica, in tutte le maggiori realtà imprenditoriali a livello nazionale.
Ciò ha portato la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi circa la possibilità di estendere l’istituto della delega di funzioni (ed il connesso nuovo “modello” di ripartizione e gestione del rischio) anche a settori diversi da quello prevenzionistico e di tutela della sicurezza, in particolare in quello della gestione dei rischi ambientali. Proprio in quest’ambito – la cui corretta gestione è oggi sempre più avvertita come strategica per il buon funzionamento di un’impresa, ad esempio nel campo dell’edilizia – si è fatta strada la c.d. delega di funzioni in materia ambientale. Si tratta di un istituto che non trova nel nostro ordinamento una specifica disciplina, ma la cui ammissibilità è stata sancita dalla giurisprudenza, prima in materia di inquinamento idrico e poi anche di gestione e smaltimento rifiuti.
Pertanto, anche in questi specifici ambiti tecnici, è oggi da ritenere ammessa la delega di funzioni, similmente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza, con conseguente trasferimento di poteri dal datore di lavoro (o dal titolare dell’impresa) in capo a soggetti diversi (preposti, dirigenti, collaboratori). Ne deriva che le eventuali responsabilità configurabili a fronte di violazioni della normativa ambientale, in presenza di una delega correttamente conferita e degli altri presupposti dettati in materia di delega di funzioni, ricadranno sul delegato e non sul delegante.
Coerentemente con questa impostazione, la giurisprudenza, da qualche tempo, ha inteso estendere sempre più anche al settore della tutela ambientale presupposti e limiti propri della delega di funzioni, slegandola così dal suo ambito originario di applicazione.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 21 maggio 2015 (n. 27862) emessa appunto con riferimento alla validità di una delega di funzioni in materia ambientale, ha escluso che fra i requisiti essenziali per il conferimento della delega stessa vi rientri anche quello dimensionale: infatti, valorizzando le affinità tra la delega in materia di sicurezza e quella ambientale , si è precisato che “in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.