Guida sotto l’effetto di stupefacenti: per il reato serve la prova dello stato di alterazione

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Torino, sezione GIP (Giudice dr.ssa Saccone) ha mandato assolta l’imputata tratta a giudizio per rispondere del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 co. 1 e 1 bis D.Lgs. 285/1992), a seguito di opposizione al Decreto penale inizialmente emesso a carico della medesima.
La contestazione era sorta a seguito di un sinistro stradale con un veicolo in sosta in cui l’imputata era incorsa a causa di un temporaneo annebbiamento della vista e delle capacità di controllo del veicolo; circostanze che, in un primo tempo, i sanitari del 118 avevano ricondotto ad una sorta di svenimento, correlato ad un abbassamento della pressione per il gran caldo (lipotimia vagale) ma che, a seguito di esami diagnostici condotti in ospedale, avevano poi portato a riscontrare una positività della stessa al principio attivo Zolpidem, impiegato nei comuni farmaci contro l’insonnia (della famiglia delle benzodiazepine) ed evidentemente, nel caso di specie, non ancora completamente riassorbito ed espulso dall’organismo.
All’esito del giudizio abbreviato, nondimeno, l’imputata è stata giudicata non colpevole, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., sulla scorta della mancata prova dell’effettivo stato di alterazione conseguente all’assunzione di detto farmaco nel momento in cui la donna si è messa alla guida, non essendo sufficiente per la sussistenza del reato in contestazione il mero riscontro di una generica positività ad una sostanza vietata, ma richiedendosi la prova di una relazione causale tra l’assunzione e l’effetto di alterazione psicofisica, da accertare sulla base di elementi sintomatici fattuali, che erano assenti nel caso di specie.

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