Con sentenza n. 421/2015 del 5.5.2015 (dep. 20.5.2015), la Corte d’Appello di Torino pronunciava sentenza di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste”, così riformando la sentenza di Primo Grado con cui l’imputato, datore di lavoro, era stato riconosciuto responsabile per le lesioni riportate da un dipendente nello svolgimento di mansioni di carpentiere presso la propria azienda.
Il Giudice d’appello, in particolare, ritiene non raggiunta la prova in ordine al nesso causale che lega l’omissione addebitabile al datore di lavoro al trauma distorsivo occorso al lavoratore, anche considerato il particolare quadro clinico di quest’ultimo, caratterizzato, fra l’altro, da una patologia articolare congenita (Morbo di Madelung, emerso medio tempore) tale da determinare una sostanziale totale inidoneità dell’operaio alla mansione specifica cui esso era stato assegnato. Non essendo tale circostanza conoscibile né prevedibile, al momento del fatto, da parte del datore di lavoro e trattandosi di fattore certamente decisivo per la verificazione dell’evento (infortunio), non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell’imputato.
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La decisione è stata recentemente ripresa, fra l’altro, dalla Rivista Giurisprudenza Penale, che l’ha pubblicata unitamente ad un interessante contributo di Mattia Miglio e Simone Mossini in tema di nesso di causalità nei reati omissivi impropri legati alla sicurezza sul lavoro. Il contributo è consultabile al link seguente.
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