IL RATING DI LEGALITÀ

di Avvocato Carlo Cavallologo_espansione_2010

Articolo comparso sulla rivista Espansione (novembre 2016).

 

Allo scopo di promuovere l’adozione di principi etici nei comportamenti aziendali, con il decreto legge n. 29 del 2012, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2012, è stato istituto nel nostro ordinamento il rating di legalità ossia una valutazione etica destinata alle imprese.

Del rating attribuito alle aziende si tiene conto, tra l’altro, in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario, nel senso di obbligare la banca che non concede crediti ad una impresa in possesso di rating a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d’Italia.

Nel novembre 2012 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato il Regolamento per definire l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro.

Secondo la normativa vigente, per ottenere la valutazione “di base” – una stella – occorrono alcuni requisiti minimi autocertificati, come l’assenza di misure di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di misure cautelari personali o patrimoniali in capo ai amministratori e ai soci. Inoltre è indispensabile essere privi di condanne da parte dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust e non essere stati destinatari di provvedimenti relativi al mancato rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di violazioni retributive, contributive, assicurative e fiscali nonché in materia di rati contro la pubblica amministrazione. La valutazione massima, pari a tre stelle, richiede il possesso di altri sei requisiti, tra cui l’adozione del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231 del 2001, la presenza di acclarati sistemi di Corporate Social Responsibility (CSR) e l’adesione ai codici etici di categoria.

Il procedimento per l’attribuzione del rating prevede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deliberi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazione necessarie, dopo aver trasmesso una copia dell’istanza al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Nel caso in cui, nel corso dell’iter emergano osservazioni da parte degli organi ministeriali e dell’ANAC, il termine per l’attribuzione del rating viene prorogato di trenta giorni.

L’Autorità, per esigenze istruttorie, può prorogare il termine originariamente previsto per il rilascio del rating fino ad un massimo di sessanta giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa richiedente.

Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità.

L’esistenza di condanne definitive o di carichi pendenti viene verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale.

Qualora, nel corso della verifica dei requisiti, emergano eventuali motivi che ostano all’attribuzione (o al mantenimento del rating in caso di rinnovo), l’Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, né da comunicazione all’impresa richiedente.

L’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in particolare in merito alla responsabilità dei soggetti rilevanti, si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, tali dichiarazioni in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, in materia di false dichiarazioni.

Ai fini del diniego del rating, basta la mera adozione di un decreto o di una sentenza di condanna o di patteggiamento anche non irrevocabili.

Per le imprese che vogliono ottenere il rating non ci sono costi: basta andare sul sito dell’AGCM, nella sezione dedicata al Rating di Legalità, e seguire le istruzioni per la compilazione del formulario da inviare a mezzo pec all’Autorità medesima.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

In caso di perdita di uno dei requisiti base necessari per ottenere una “stelletta”, l’Autorità dispone la revoca del rating.

L’Autorità pubblica sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

L’aggiornamento avviene – in linea generale – con cadenza settimanale.