IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI

di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014)150123-banca_finanza

Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’idoneità dei modelli organizzativi a prevenire la commissione di reati da parte degli enti.

E capovolge le valutazioni fatte nei due gradi precedenti di giudizio dai Giudici di merito.

Occorre ricordare che, nel caso di specie, Impregilo spa, con la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009, confermata dalla Corte di Appello nel 2012, era stata assolta dalla contestazione di non aver adeguatamente prevenuto la commissione degli illeciti contemplati dall’art. 25-ter (reati societari), lett. a) (false comunicazioni sociali) e r) (aggiotaggio) del DLgs. 231/2001, commessi dal Presidente del C.d.A. e dall’amministratore delegato, sul presupposto che la società avesse predisposto e adottato un modello organizzativo da ritenere idoneo ed adeguato ai controlli richiesti dalla vicenda in questione.

Il Procuratore Generale della Corte d’Appello aveva proposto ricorso per Cassazione contro la pronuncia assolutoria, affermando che nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello non era adeguatamente analizzato il requisito dell’“elusione fraudolenta” del modello organizzativo, elusione contestata agli imputati (Presidente del C.d.A. ed amministratore delegato) e riferibile all’aggiramento –  da parte degli stessi – dei controlli posti per garantire la correttezza delle decisioni societarie.

A parere del Procuratore Generale, la ricostruzione della sentenza d’appello era viziata da un errore logico-giuridico, in quanto, contrariamente al convincimento manifestato dai Giudici d’Appello, il Presidente del C.d.A. e l’amministratore delegato avevano attuato una frode esclusivamente in danno degli operatori di mercato destinatari delle informazioni false (e, in quanto tali, idonee ad alterare sensibilmente i valori dei titoli sul mercato).

Nessuna frode, invece, era ravvisabile nei confronti degli altri protagonisti della procedura, posto che il controllo del testo definitivo delle comunicazioni spettava esclusivamente ai predetti vertici (che erano anche gli imputati del processo), proprio in virtù di quanto previsto nel modello che, peraltro, consentendo una redazione dei comunicati stampa “solitaria” ed esente da qualsiasi tipo di controllo incrociato, mostrava limiti evidenti con riferimento alla capacità di prevenzione dei reati.

A fronte delle considerazioni del Procuratore Generale, nelle memorie difensive si contesta, tra l’altro, l’infondatezza del ricorso per Cassazione. A parere dei difensori la corretta delimitazione della nozione di “elusione fraudolenta”  non è ravvisabile in un intreccio di raggiri e artifizi in danno del modello organizzativo, bensì nella violazione di doveri da parte degli organi societari e, dunque, in un vero e proprio abuso di potere, posto che il modello era stato riconosciuto idoneo in sede di vaglio giudiziale.

In merito all’idoneità, la difesa sottolineava altresì come il modello organizzativo fosse stato adottato dalla società tempestivamente e sulla scorta dei suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria. Infine, con riferimento al reato presupposto (l’aggiotaggio), nelle memorie difensive se ne contestava la sussistenza, ritenendo che i vertici societari non avessero diffuso notizie al pubblico, bensì espresso valutazioni e formulato previsioni che si pongono al di fuori del perimetro di punibilità delineato dall’art. 2637 c.c.

A fronte delle considerazioni testè riassunte, la Suprema Corte, dopo aver respinto le contestazioni sulla presunta infondatezza del ricorso, ha accolto l’interpretazione della norma fornita dal Procuratore Generale, ritenendo che l’inganno nei confronti del mercato costituisca uno degli elementi della condotta di aggiotaggio mentre, l’inganno, di cui all’art. 6 del Decreto 231, è “evidentemente diretto verso la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale”.

Su quest’ultimo, la Cassazione precisa che il giudizio di idoneità deve prescindere da qualsiasi valutazione di atteggiamenti psicologici – peraltro impossibile con riferimento alla volontà di un ente – e deve sostanziarsi in una valutazione del modello concretamente attuato dall’azienda, in un’ottica di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere. Né il riferimento ai suggerimenti delle associazioni di categoria, scrive ancora la Cassazione, deve indurre in errore: il terzo comma dell’art. 6 non giustifica, infatti, alcun rinvio per relationem a tali codici, che sono e restano dei validi riferimenti, delle “basi di elaborazione” del modello, che deve però essere calato nella specifica realtà aziendale in cui troverà attuazione. Né il vaglio ministeriale conferisce loro il crisma dell’incensurabilità, non vincolando in alcun modo il giudice, che dovrà attenersi alle linee direttrici generali dell’ordinamento, oltre che “ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza”.

Dopo aver ricordato che l’aggiotaggio è un delitto di comunicazione, la Cassazione sottolinea infine come, proprio sul fronte della comunicazione, il modello si sia rivelato inefficace.

Nel ricordare che l’art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organo deputato alla vigilanza sul modello, la Suprema Corte evidenzia come non sia ancora chiaro se la versione definitiva dei comunicati sia stata sottoposta all’attenzione di detto organo o se, come sembra emergere dalla sentenza di merito, tale passaggio non fosse espressamente contemplato. Se così fosse, concludono i giudici di legittimità, il controllo prescritto dall’art. 6 si ridurrebbe a un “mero simulacro”.

Alla necessità di circoscrivere la nozione di condotta fraudolenta, nonché di provare la sussistenza del reato presupposto (l’aggiotaggio), va dunque ascritta la decisione finale di annullare la sentenza impugnata e di rinviarla ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.