LA TESTIMONIANZA DEL SOGGETTO COINVOLTO NEI FATTI

Piero Silvestri
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BARI


Convegno di studi – ROMA, 14 FEBBRAIO 2012.

Le direttive generali cui la legge n.63/2001 si è ispirata hanno portato ad una ridefinizione dei rapporti fra le figure di imputato di reato connesso o collegato accusatore, testimone e imputato accusato. L’esigenza di fondo era quella di evitare quei fenomeni distorsivi, diffusi nella vigenza del regime normativo previgente, in cui un soggetto indagato o imputato, consapevole di non essere gravato da obblighi di verità, potesse, nello stesso o in separato procedimento, lanciare accuse nei confronti di soggetti coinvolti nella comune vicenda processuale, e, poi, non assumendo l’ufficio di testimone, in dibattimento, decidere di rimanere silente e di sottrarsi al confronto con l’accusato.

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