Nota a Trib. Torino, Sez. III penale (Pres. dr. Gallo), 26.3.2025 (dep. 23.6.2025)
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Una recente sentenza del Tribunale di Torino ha delineato importanti principi di diritto in tema di corruzione per l’esercizio della funzione pubblica, con particolare riferimento alla richiesta e dazione di biglietti omaggio in favore di pubblici ufficiali. La decisione offre un quadro sistematico delle regole che disciplinano i rapporti tra pubblici dipendenti e privati nel delicato settore dei donativi.
Il quadro normativo di riferimento
Il fulcro della disciplina è rappresentato dall’articolo 318 del codice penale, che punisce il pubblico ufficiale che “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”. La norma, modificata dalla legge anticorruzione del 2012, ha ampliato la portata del reato eliminando il riferimento a uno specifico atto d’ufficio.
Fondamentale è anche l’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, che prevede l’adozione di un codice di comportamento per i dipendenti pubblici. Il relativo regolamento attuativo (D.P.R. 62/2013) stabilisce al primo comma che “il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità”, mentre il secondo comma rafforza il divieto specificando che “in ogni caso” è vietato chiedere regali ai soggetti che possono trarre benefici dalle decisioni dell’ufficio.
I principi giuridici consolidati dalla giurisprudenza
La Cassazione penale ha chiarito che il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione “ha natura di reato di pericolo, sanzionando la mera accettazione da parte del pubblico funzionario di una dazione o promessa indebita per la presa in carico di un interesse privato, senza necessità di individuare il compimento di uno specifico atto d’ufficio“.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che “l’accettazione di regali o altre utilità da parte del pubblico ufficiale è penalmente rilevante anche quando avviene in forma di dazioni di modesto valore, qualora tali elargizioni siano correlate all’esercizio delle funzioni e non costituiscano mere regalie d’uso occasionali”.
Il caso dei biglietti omaggio: elementi costitutivi del reato
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, la corrispettività tra i biglietti omaggio e l’esercizio delle funzioni pubbliche è emersa chiaramente dalle dichiarazioni degli stessi imputati. Un organizzatore di concerti ha ammesso che la dazione dei biglietti serviva a “non mettersi di traverso” con i pubblici ufficiali, mentre un altro ha dichiarato: “Se volete provo a non dare più i biglietti alla Commissione di Vigilanza per tre mesi e vediamo cosa succede: secondo me non facciamo più concerti”.
Il tribunale ha così individuato tre elementi essenziali per la configurazione del reato:
- La richiesta attiva del pubblico ufficiale: non è sufficiente la mera accettazione passiva, ma è necessario che il pubblico dipendente solleciti il donativo
- La correlazione con l’esercizio delle funzioni: i biglietti devono essere richiesti in connessione temporale e causale con l’attività amministrativa
- La finalità di “addolcire” l’esercizio dei poteri: le utilità devono servire a creare un clima di favore nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
Implicazioni pratiche per le pubbliche amministrazioni
La sentenza, in sintesi, evidenzia la necessità di una “radicale revisione critica” di tutte le prassi amministrative che consentono ai privati di consegnare omaggi ai pubblici ufficiali chiamati a rilasciare pareri o autorizzazioni. Il tribunale ha sottolineato come tali abitudini, “alla stregua delle precise disposizioni richiamate, dovrebbero semplicemente cessare”.
La decisione rappresenta un importante precedente per la definizione dei confini tra lecite relazioni di cortesia e illecite pratiche corruttive, fornendo criteri chiari per distinguere i “regali d’uso” dalle utilità penalmente rilevanti nel rapporto tra pubblici ufficiali e privati interessati alla loro attività.