Prescrizione dell’illecito dell’ente (D.Lgs. 231/2001): rileva la data di notifica della contestazione

di Luigi Santangelo – da www.penalecontemporaneo.it


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Nota a Tribunale di Brescia, sent. 20 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015) n. 692, giud. Micucci.
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L’interruzione della prescrizione nel processo a carico dell’ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito – della contestazione dell’illecito amministrativo

1.  Una società era citata in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 25septies co. 3 del d.lgs. n. 231/2001, delle lesioni riportate da un lavoratore in esito ad un infortunio, reato per il quale due dipendenti della stessa avevano già definito la propria posizione con patteggiamento.

La contestazione dell’illecito amministrativo era depositata dal pubblico ministero poche settimane prima dello spirare del termine prescrizionale, stabilito dall’art. 22 del decreto legislativo in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto; la notifica dell’atto interveniva tuttavia in data successiva, quando detto termine era ormai decorso: il Tribunale era pertanto chiamato a decidere se la citazione dell’ente avesse o meno prodotto l’interruzione del termine della prescrizione e se, quindi, la contestazione dell’illecito era avvenuta entro i limiti temporali concessi dal d.lgs. n. 231/2001 per l’avvio del processo a carico dell’ente.

Sul punto occorre infatti ricordare che, a mente del comma secondo dell’art. 22, la contestazione all’ente è un atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, analogamente a quanto accade, nel diritto penale, per la richiesta di rinvio a giudizio e per gli atti ad essa assimilabili.

Tuttavia, se è univoca l’interpretazione data dalla giurisprudenza al momento a partire dal quale la richiesta di rinvio a giudizio produce i propri effetti nel processo penale, ancorandoli al mero depositodell’atto (per tutti Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2008 n. 13390, Boschetti), maggiori dubbi si condensano, per contro, attorno agli effetti della citazione dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, alla luce della peculiare disciplina prevista dal testo di legge in materia di prescrizione, di chiara ispirazione civilistica.

D’altra parte, l’identificazione del momento a partire dal quale è interrotto il termine di prescrizione costituisce un aspetto estremamente rilevante nel procedimento a carico dell’ente, posto che, contrariamente a quanto accade nel rito penale, la contestazione dell’illecito amministrativo determina la sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, come stabilito dal comma 4 dell’articolo 22 della stessa legge.

Il Tribunale, all’esito di un articolato iter argomentativo, imperniato sui caratteri eccentrici della disciplina sulla responsabilità dell’ente in raffronto al diritto penale, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, rilevando la tardività dell’atto interruttivo e, pertanto, l’intervenuta prescrizione dell’illecito amministrativo.

 

2. La sentenza si segnala per un’interessante ed originale riflessione sulla natura della contestazione dell’illecito amministrativo all’ente, chiamato a rispondere ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs. n. 231/2001, qualificando la contestazione operata a norma dell’art. 59 del d.lgs. come ‘atto recettizio’, destinato a produrre i propri effetti solo dal momento in cui esso è portato a conoscenza del destinatario.

La riflessione ha un’immediata – e, nel caso a processo, decisiva – ricaduta pratica, ancorando l’effetto interruttivo della prescrizione non all’emissione dell’atto di citazione a giudizio (come tipicamente accade nel giudizio penale, sulla scorta del chiaro disposto dell’art. 160 c.p.), ma piuttosto alla regolare notificazione dello stesso atto all’ente ‘imputato’.

La pronuncia sviluppa un percorso argomentativo imperniato sull’interpretazione testuale e sistematica degli art. 22 e 59 del d.lgs., nel quale affiora in più punti la (ben nota) natura ‘ibrida’ della responsabilità dell’ente, tesa fra l’adozione di istituti penalistici e la pulsione verso caratteri più propriamente amministrativi, laddove non schiettamente civilistici.

 

3. A deporre in favore della natura recettizia della contestazione operata ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. sarebbe, anzitutto, la stessa lettera della legge: ad avviso del giudice, “l’utilizzo del verbo ‘contesta’ contenuto nell’art. 59” – e la relativa ‘contestazione dell’illecito amministrativo‘, richiesta dall’art. 22 per far scattare l’interruzione della prescrizione – “rimanda necessariamente all’emissione di un atto, il cui contenuto (…) deve essere portato a conoscenza del destinatario“.

La scelta lessicale compiuta dal legislatore delegato marca pertanto, sul punto, una netta differenza rispetto alla disciplina penalistica: “tale attività – si osserva ancora in sentenza – non è prevista ai fini dell’interruzione della prescrizione dei fatti di reato, con riguardo al cui istituto (art. 160 c.p.) il Legislatore (…) si limita ad elencare in modo statico specifici atti processuali, la cui efficacia interruttiva è subordinata alla mera emissione”.

 

4. A sostegno della lettura accolta, la sentenza valorizza inoltrel’interpretazione sistematica della norma, alla luce dell’attuale quadro legislativo in materia di termini prescrizionali, in vigore tanto sul fronte civile, quanto sul versante amministrativo.

Com’è noto, infatti, la disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente ha mutuato il regime della prescrizione dalla regolamentazione civilistica, introducendo un sistema di cause interruttive in termini del tutto equivalenti a quelli sanciti dall’art. 2945 del codice civile.

Ebbene, osserva il giudice, “detta analogia (…) è decisiva ai fini di interesse, laddove si osservi che la sospensione della prescrizione prevista dal decreto legislativo 231/2001 è determinata solo ed unicamente dalla contestazione dell’illecito all’ente e che, in via simmetrica, la stessa sospensione disciplinata dal codice civile consegue soltanto a due specifiche ipotesi (…) in cui l’esercizio del diritto avviene nel necessario contraddittorio tra le parti mediante atti notificati alla controparte.

Da tale parallelismo – conclude quindi il giudice – si ricava pertanto che la contestazione dell’illecito all’ente (…) è atto di natura recettizia, per la cui efficacia è imprescindibile l’effettiva conoscenza del destinatario”.

D’altra parte, il medesimo regime di interruzione della prescrizione è stato adottato anche in materia di sanzioni amministrative dalla l. 689/1981, “proprio in materia coincidente con quella che ci occupa“, si rileva in motivazione, valorizzando la natura formalmente amministrativa dell’illecito dell’ente.

In particolare, l’art. 28 della legge di depenalizzazione rinvia, per la disciplina dell’interruzione della prescrizione, ancora una volta alle norme del codice civile: “con ciò – osserva il giudice – sancendo l’imprescindibile natura recettizia dell’atto interruttivo”.

 

5. Da ultimo, la sentenza richiama un passo di una recente pronuncia della Cassazione, con la quale la Corte – chiamata a decidere, tra le altre cose, in merito all’asserita prescrizione dell’illecito dell’ente intervenuta, ad avviso della difesa della persona giuridica, nel corso del processo di primo grado – ha precisato che il d.lgs. n. 231/01 ha adottato il sistema di regole proprio del codice civile in materia di cause interruttive della prescrizione e che pertanto “in applicazione analogica di quanto stabilito degli artt. 2943 e 2945 c.c., ove la cognizione del giudice penale sia estesa anche ad un illecito amministrativo connesso al reato, il processo che venga iniziato a seguito di rapporto regolarmente notificato all’interessato ex l. n. 689 del 1981, art. 14 e 24, comma 2, produce l’effetto di interrompere la prescrizione anche dell’illecito punito con la sanzione amministrativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale” (Cass. Sez. V n. 20060 del 4.4.2013): rimarcando quindi la centralità della notifica e confermando, con ciò, la correttezza dell’iter logico perseguito nella motivazione.

 

6. La sentenza, articolata e ben motivata, si sofferma per la prima volta su un aspetto che può risultare decisivo per la perseguibilità dell’illecito dell’ente, anche – e soprattutto – alla luce della peculiare disciplina adottata dal decreto legislativo, la quale prevede, a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo da reato, la sospensione del termine prescrizionale sino al passaggio in giudicato della sentenza.

D’altra parte, la riflessione posta a fondamento della decisione evidenzia ancora una volta la natura ibrida della responsabilità dell’ente, la quale costringe gli interpreti a ‘fare i conti’ con regole ed istituti che attingono dalle fonti dei diversi rami del diritto.

Una notazione, infine.

La pronuncia non affronta un tema strettamente connesso alla prescrizione dell’illecito dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/01, ovvero quale sia l’oggetto della prescrizione.

La portata letterale dell’art. 22 del d.lgs. n. 231/01 parrebbe infatti circoscrivere l’effetto della prescrizione alle sole “sanzioni amministrative”, lasciando apparentemente in vita l’illecito in sé. Avverso questa singolare circostanza la dottrina ha, ormai da tempo, rilevato come sia necessario correggere a livello interpretativo l’effetto estintivo del decorso del tempo, il quale travolge lo stesso illecito amministrativo (per tutti Lottini, sub art. 22, in Garuti (a cura di),Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 177).

La formula terminativa della sentenza in commento pare comunque lasciare intendere l’adesione, da parte del giudice, all’interpretazione dottrinale, statuendo di non “doversi procedere dall’illecito ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione” e, dunque, riconoscendo al decorso del tempo un effetto del tutto equivalente all’istituto penalistico.

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