Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo Cavallo

Articolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017).

 

Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corruzione fra privati (art. 2635 del codice civile). Il provvedimento si inserisce nell’iter di riforma intrapreso dal legislatore per l’adeguamento degli strumenti di repressione del fenomeno della corruzione nel settore privato. La bozza di decreto liquidata dall’esecutivo, che passerà ora all’esame delle Camere, attua – in particolare – i principi formulati con la Legge delega 170/2016, in esecuzione della Convenzione di Merida del 1999 e della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea.

Nonostante il fenomeno più noto e deprecato sia costituito dalla cd. “corruzione pubblica”, che coinvolge i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, è andata crescendo, in questi anni, la consapevolezza che il fenomeno corruttivo apporta significativi danni all’economia e distorsioni della concorrenza anche quando gli illeciti coinvolgono i privati (imprese e società). Il legislatore, in proposito, era già intervenuto a dotare l’ordinamento di strumenti per la prevenzione del fenomeno corruttivo fra privati: dapprima ciò era avvenuto con l’inserimento di una specifica ipotesi di reato (originariamente si trattava della “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, introdotta con la L. 61 del 2002); da ultimo, con la Legge Severino (L. 190/2012), era stata riformulata la norma (rubricandola “corruzione fra privati”) conformando la previsione agli obblighi assunti in sede sovranazionale per la repressione tanto delle condotte corruttive attive (offerta o promessa di indebiti vantaggi a un privato affinché compia o si astenga dal compiere un atto, in trasgressione dei suoi doveri), quanto di quelle passive (sollecitazione o accettazione, anche indiretta, di qualsiasi indebito vantaggio al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, in trasgressione dei propri doveri) all’interno di un ente privato.

Secondo la vigente ipotesi di reato (art. 2635 c.c.), sono puniti, con la reclusione da uno a tre anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (corruzione passiva). Con le stesse pene sono punite le condotte di chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate (corruzione attiva).

Con lo schema di decreto in commento, in questi mesi allo studio del Parlamento, si intende completare l’adeguamento della normativa italiana alle indicazioni fornite in sede europea. In particolare, sotto un primo profilo, saranno incluse nella norma penale non solo le condotte di dazione e promessa, ma anche quelle di semplice offerta di denaro o altra utilità non dovute; in secondo luogo, lo schema del decreto di riforma prevede un ampliamento dei potenziali autori del reato che potrà essere realizzato – oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente art. 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) – anche da un intermediario (l’interposta persona) per il cui tramite sia sollecitato o ricevuto l’indebito vantaggio, o, ancora (limitatamente alla corruzione passiva), da coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo elencate (si pensi al c.d. amministratore di fatto). La proposta di riforma prevede, infine, l’inserimento del nuovo art. 2635-bis c.c., volto a punire la diversa (e autonoma) figura di reato della istigazione alla corruzione tra privati, applicabile, cioè, in tutti quei casi in cui l’offerta, la promessa (nell’istigazione attiva) o la sollecitazione (nell’istigazione passiva) non sia accettata.

Sul versante della responsabilità degli enti da reato, infine, con il testo di legge licenziato dal Governo è previsto un inasprimento delle sanzioni già dettate dall’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 a carico della persona giuridica ed un’estensione delle ipotesi di illecito anche ai fatti di istigazione alla corruzione tra privati.