NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015)150123-banca_finanza

Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”.

E’ vero.

L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso di mercato” – incluso tra le fattispecie presupposto della responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/2001 – che punisce  chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si tratta di una delle figure più ricorrenti nell’ambito della complessa materia della responsabilità delle persone giuridiche.

Nel mese di luglio del 2014 è entrata in vigore la Direttiva 2014/57/UE, con il correlato Regolamento UE 596/2014: con tali provvedimenti l’Unione Europea ha cercato di rafforzare il quadro normativo di riferimento per il contrasto all’abuso di mercato.

La Direttiva 2014/57 – la prima iniziativa penale di matrice comunitaria – è finalizzata a individuare lo standard penale minimo, tra gli Stati membri, in tema di abusi di mercato.

Per garantire una efficace applicazione della nuova disciplina in materia di market abuse, la direttiva dispone che la materia venga disciplinata da un Regolamento che, in virtù della sua immediata imposizione sulla legislazione nazionale, consente un ingresso obbligato delle nuove norme nel tessuto normativo dei singoli ordinamenti.

Merita di essere preliminarmente precisato che la data di effettiva applicazione del Regolamento n. 596/2014 (salve alcune disposizioni, immediatamente applicabili), è individuata al 3 luglio 2016.

Dall’esame della Direttiva 2014/57, emergono due punti essenziali:

  1. il “Considerando” n. 8 impone agli Stati membri l’adozione di sanzioni penali «almeno per i reati gravi di abuso di mercato», individuandoli nella commissione dolosa di «abuso di informazioni privilegiate» (articolo 3), di «manipolazione del mercato» (articolo 5) e di «comunicazione illecita di informazioni privilegiate» (articolo 4); il connotato della gravità è specificato ai “Considerando” n. 11 e n. 12;
  2. la costruzione del quadro sanzionatorio si articola, da un lato, attraverso la specifica richiesta di rendere penalmente rilevanti anche eventuali condotte di induzione, favoreggiamento e concorso nei reati indicati agli articoli 3, 4 e 5 e, dall’altro, affiancando le sanzioni penali previste nei confronti dell’agente-persona fisica con sanzioni, di natura pecuniaria e interdittiva, a carico della persona giuridica che dalla commissione dell’illecito abbia tratto vantaggio (articoli 8 e 9).

La Direttiva 2014/57, al citato “Considerando” n. 8, dichiara che l’introduzione, da parte degli Stati membri, di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato è essenziale per garantire l’attuazione efficace della politica dell’Unione in materia, mentre il “Considerando” n. 72 del Regolamento statuisce che gli Stati membri, oltre a sanzioni penali, possono prevedere altresì delle sanzioni amministrative per le stesse infrazioni. Dalla lettura congiunta di queste indicazioni emerge una prospettiva rovesciata rispetto al passato: obbligo di sanzioni penali, facoltà di sanzioni amministrative.

Vengono nettamente distinte le “Sanzioni penali per le persone fisiche” e la “Responsabilità delle persone giuridiche”.

Quanto alle persone giuridiche, che è la materia che qui interessa, viene previsto che esse “debbano rispondere”, per i reati considerati (comprese le ipotesi di induzioni, favoreggiamento, concorso e tentativo), ove commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente, ovvero in quanto membro di un organo della stessa e che detenga una posizione apicale al suo interno in ragione:

  1. a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
  2. b) del potere di prendere decisioni per conto di quest’ultima;
  3. c) dell’esercizio del controllo al suo interno.

Si prevede che tale responsabilità sussista anche qualora la commissione del fatto illecito sia stata resa possibile dalla carenza di vigilanza o di controllo da parte di uno dei soggetti suindicati indicati e l’agente sia soggetto all’autorità di questi.

Viene espressamente precisato come tale responsabilità non esclude l’esercizio dell’azione penale, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti delle persone fisiche ai sensi delle previsioni sopra richiamate.

Particolare attenzione meritano le sanzioni, previste dalla Direttiva per le persone giuridiche, che devono essere “effettive, proporzionali e dissuasive”. L’elenco, contenuto all’art. 9, non appare esaustivo. Le sanzioni sono: a) esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici, b) interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa, c) assoggettamento a controllo giudiziario, d) provvedimenti giudiziari di liquidazione, e) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

La legislazione europea è in tal modo occasione per accrescere l’attenzione degli operatori di mercato sui principi della trasparenza e della correttezza.