Le nuove disposizioni in tema di misure cautelari

A cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione


Relazione a firma dei consiglieri Vittorio PazienzaGiorgio Fidelbo, avente ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, introdotte dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 e  le modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

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Sommario:

Premessa. – 1. Gli interventi sulle disposizioni in tema di esigenze cautelari. – 1.1. Segue: il nuovo requisito dell’”attualità” dei pericoli di fuga e di reiterazione. – 1.2. Segue: il divieto di desumere la sussistenza dei pericoli di fuga e di reiterazione “esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”. – 2. Gli interventi sulle disposizioni in tema di scelta delle misure: rafforzamento della funzione di extrema ratio attribuita alla custodia in carcere. – 2.1. La possibilità di applicazione congiunta delle altre misure cautelari. – 2.2. Custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico”. – 2.3. La progressiva “erosione” della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere: le modifiche apportate al terzo comma dell’art. 275. – 2.4. Il venir meno degli “automatismi” di cui agli artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5 bis, cod. proc. pen. – 3. Le modifiche alle disposizioni concernenti le misure interdittive. – 3.1. L’interrogatorio della persona cui è applicata la sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio o ufficio. 3.2. I termini di durata massima delle misure interdittive. – 4. Le modifiche in tema di motivazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari. – 4.1. Nullità “rilevabile d’ufficio” dell’ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen. e poteri integrativi del tribunale del riesame. – 4.2. Segue: le modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. 4.3. Segue: ulteriori possibili questioni applicative. – 5. Le ulteriori modifiche concernenti le impugnazioni in materia cautelare personale. – 5.1. Il procedimento di riesame: in particolare, la partecipazione del ricorrente all’udienza camerale. – 5.2. Segue: l’inedita possibilità di differire, ad istanza di parte, la data dell’udienza ed i termini per la decisione ed il deposito del provvedimento. – 5.3. Segue: la nuove disposizioni in tema di deposito dell’ordinanza di riesame e di perdita di efficacia della misura cautelare. – 5.3.1. La perdita di efficacia della misura alla luce del previgente decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen. – 5.3.2. Il nuovo testo del decimo comma dell’art. 309: l’introduzione di un termine perentorio anche per il deposito dell’ordinanza e l’esclusione della possibilità di rinnovare la misura “salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”. 5.3.3. Le possibili criticità correlate alle nuove disposizioni. – 5.4. L’intervento sui termini della decisione in appello ex art. 310 cod. proc. pen. – 5.5. I termini per la decisione nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza emessa dal tribunale. – 6. L’impatto della riforma sul sistema delle impugnazioni avverso provvedimenti di sequestro. – 6.1 Il nuovo testo del settimo comma dell’art. 324 cod. proc. pen. e la natura del rinvio all’art. 309. 6.2. L’applicabilità delle altre disposizioni introdotte in tema di 2 impugnazioni cautelari personali. – 7. Le modifiche all’art. 21-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).