L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015). 150123-banca_finanza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015 è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – di nuovo – in merito alla sussistenza della responsabilità dell’ente ex d. lgs. 231/2001, nel caso in cui il soggetto imputato per la commissione del reato presupposto sia assolto nelle more del procedimento a carico dell’ente medesimo.

La pronuncia ha ribadito che la sopravvenuta assoluzione dell’imputato nel procedimento penale è irrilevante rispetto alla pronuncia sulla responsabilità dell’ente.

Questi i fatti.

Con sentenza 18 aprile 2011 il Tribunale di Milano, per quanto qui interessa, assolveva B. P. dal reato di aggiotaggio con riferimento alla diffusione – allo stesso erroneamente addebitata – di uno specifico comunicato contenente notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa e degli altri strumenti finanziari emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio.

Da tale assoluzione derivava, in maniera “automatica”, anche quella di CITIBANK N. A. dalla contestazione dell’illecito previsto dall’art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, consistito – per l’accusa – nel non avere, prima della commissione del fatto (erroneamente) ascritto al B. P., adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo un profitto di rilevante entità.

Il Pubblico Ministero proponeva direttamente ricorso in Cassazione limitatamente all’assoluzione di CITIBANK N. A.; in Cassazione, la Quinta Sezione annullava la sentenza del Tribunale di Milano con rinvio alla Corte di appello del capoluogo lombardo per la decisione sulla responsabilità di CITIBANK N. A.

In data 5 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice del rinvio, condannava CITIBANK N.A. alla sanzione di Euro 500.000,00, esclusa l’aggravante del profitto di rilevante entità.

Contro tale ultima decisione CITIBANK N. A., per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando, tra l’altro, che la Corte d’Appello di Milano era partita da un assunto erroneo, e cioè quello secondo cui la responsabilità dell’ente sussiste non solo quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (come prescrive esplicitamente l’art. 8 del d. lgs. 231/2001), ma anche quando la persona fisica a cui è stata attribuita la responsabilità del reato presupposto venga assolta, come nel caso in esame, per non avere commesso il fatto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35818/2015 ha preso in esame questa doglianza ed ha precisato che l’illecito addebitabile all’ente, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente. Al contrario, l’ente è punito per il fatto proprio, e a radicare la personalità della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere (direttamente) all’ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d’organizzazione.

Come efficacemente ha osservato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014 (sent. ThyssenKrupp), la responsabilità dell’ente si fonda, dunque, su una colpa connotata dall’obbligo imposto agli enti di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, assumendo iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un “modello” che individua i rischi e delinea la misure atte a contrastarli.

E la colpa dell’ente, scrive la Cassazione, consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo.

La circostanza che siffatta colpa venga ad emersione, e assuma rilievo ai fini della imputazione dell’illecito che riguarda l’ente, solo per effetto della commissione di uno specifico fatto reato che deve corrispondere per titolo a quelli espressamente compresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 231, non ne mina la natura autonoma, in quanto riferibile a un deficit organizzativo che attiene alla mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire soprattutto le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella fatta alimentano e favoriscono.

Sta, in conclusione, nella natura di responsabilità per fatto proprio la ragione della autonomia della responsabilità dell’ente sancita dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 8.

Preme precisare, a questo punto, che questa decisione non rappresenta una svolta, ma la conferma di un indirizzo già manifestato dalla Suprema Corte nel 2015 con la sentenza n. 29512.

Anche in tale occasione la Cassazione aveva ricordato come, a norma dell´art. 8 del Decreto 231, per affermare la responsabilità amministrativa «è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all´ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».