Sull’ammissibilità delle richieste risarcitorie da parte dell’ente pubblico e di un suo ente strumentale

G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO

Secondo il G.I.P. del Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi, in udienza preliminare, in ordine alle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati rispetto alle richieste risarcitorie presentate rispettivamente da Regione Piemonte e da un suo ente strumentale, entrambi parti civili nel medesimo procedimento penale, “l’eccepito difetto di titolarità in capo ad entrambi gli enti del dedotto credito risarcitorio (…) è questione attinente al merito, ossia alla fondatezza delle domande proposte nei confronti degli imputati, non apparendo in tal senso ostativa la strumentalità dell’ente, dotato di autonoma personalità giuridica rispetto alla regione Piemonte”.

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