Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

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Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

di Avv. Matteo Ferrione

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017).

Una delle ipotesi di reato più rilevanti su cui è ricaduto l’intervento di c.d. “depenalizzazione” attuato nel 2016 (D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) è certamente quella del falso in scrittura privata (art. 485 del codice penale). La condotta, originariamente punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, consisteva nella formazione totale o parziale di una scrittura privata falsa, o nell’alterazione di una scrittura vera, anche mediante aggiunte e apposizioni, commessa al fine di procurare per sé od altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Con l’intervento del citato D.lgs. 7/2016, la fattispecie è stata depenalizzata prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria civile da €200,00 a € 12.000,00 (art. 4, co.4 del Decreto).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di confrontarsi con vicende nelle quali venivano in rilievo condotte di falsificazione ricadenti su atti appartenenti al novero delle c.d. scritture private – condotte anche note come ipotesi di “falso contrattuale” – e, nelle pronunce più recenti, facendo i conti con l’intervenuta abrogazione dell’ipotesi di reato anzidetta, ha svolto alcune significative precisazioni in tema di concorso tra il reato di falso ed altre ipotesi delittuose non oggetto di “depenalizzazione”.

Un caso emblematico, in tal senso, è quello trattato da Cass. Pen., sez. V, sent. 7 dicembre 2016 (dep. 8 maggio 2017) n. 2219, concernente il settore dei rapporti contrattuali di natura finanziaria stipulati fra soggetti privati, con particolare riguardo alla sottoscrizione dei contratti. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’imputato, un procacciatore di affari, che aveva riportato condanna, in primo grado e in appello, per il citato reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e per quello di trattamento illecito di dati (167 D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali), commessi mediante la formazione di un falso contratto di finanziamento in cui il predetto aveva inserito i dati personali dell’ignaro cliente e prodotto più firme dello stesso, ovviamente in difetto del consenso dell’interessato.

L’occasione è stata utile, per la Corte di Legittimità, per circoscrivere i limiti dell’effetto abrogativo della fattispecie di falso contrattuale e ribadire – nel caso in questione – la perdurante illiceità penale delle violazioni alla normativa di settore concernente il trattamento dei dati personali. La questione poggia, fondamentalmente, sulla possibilità giuridica di ipotizzare, in simili casi, un concorso di reati (la falsità e l’illecito trattamento di dati), in virtù della espressa clausola di riserva contenuta nell’art. 167 D.Lgs. 196/2003 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”): ne deriva che, pur a fronte dell’intervenuta abrogazione del reato di falso in questione, non viene meno la punibilità del soggetto per il diverso titolo di reato concernente l’illecito trattamento di dati effettuato in danno dell’ignaro cliente.

In applicazione di tale basilare principio, la Corte di Cassazione, con la citata Sentenza, pur riconoscendo l’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 485 c.p., si è pronunciata cassando la sentenza d’appello nella sola parte relativa alla condanna per il reato abrogato – in quanto il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato -, mentre ha confermato invece il capo di condanna relativo al trattamento illecito di dati per mancato consenso dell’avente diritto (previsto, ex art. 23, D.Lgs. 196/2003, come condizione di liceità del trattamento.