Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo Cavallo

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016).150123-banca_finanza

 

Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale illecito da parte di un dipendente.

Nel corso di un’ispezione effettuata dalla Cassa di Risparmio di B. per verificare il rispetto delle disposizioni interne in materia di uso e sicurezza del materiale informatico assegnato, un dipendente del predetto istituto, alla richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni files di foto e video contenuti nel disco O, cancellava l’intero contenuto del disco, rendendo impossibile dare seguito all’attività ispettiva. All’esito di un successivo esame dell’archivio informatico, emergeva la presenza di materiale con contenuto pornografico. Alla luce di tutto ciò, all’impiegato veniva contestato: i) di aver ostacolato l’attività ispettiva; ii) di avere violato l’obbligo di tenere una condotta informata ai principi di disciplina, dignità e moralità sia in sede di effettuazione delle attività di revisione, sia acquisendo e conservando nel computer aziendale materiale pornografico; iii) di avere violato l’obbligo di dedicare il suo tempo lavorativo all’attività aziendale; iv) di avere violato il codice di comportamento che prescrive che i dipendenti della Cassa sono tenuti ad utilizzare le apparecchiature esclusivamente per finalità di ufficio; v) di aver esposto la Cassa ai rischi conseguenti l’acquisizione nel proprio sistema informatico di files che potrebbero comportare un coinvolgimento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo numero 231/2001, ove il materiale coinvolgesse minorenni. Il d. lgs. 231/2001, infatti, punisce con una pena che va da 258,22 a 1,549,41 €, moltiplicabile da duecento a settecento volte, la detenzione di materiale pornografico derivante dallo sfruttamento di minori.

 L’Istituto Bancario procedeva quindi del licenziamento del dipendente, quale misura idonea a sanzionare il suo comportamento illecito.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, dichiaravano l’illegittimità del provvedimento disciplinare in questione, ritenendo che il licenziamento fosse illegittimo per insussistenza del fatto contestato, considerato che la Banca non aveva dimostrato l’esistenza di documenti di pertinenza aziendale all’interno della parte del disco fisso del pc che era stata cancellata dal lavoratore e, inoltre, che il comportamento del dipendente – consistente nel cancellare parte del disco fisso – doveva ritenersi senz’altro scusabile in considerazione del fatto che gli ispettori avevano travalicato i propri poteri, imponendo al lavoratore l’immediata visione dei files, con richiesta giudicata abusiva perché sproporzionata e tale da ledere la privacy dell’interessato.

La vicenda approdava in Cassazione. I legali della Cassa sostenevano che gli ispettori non avevano affatto chiesto al ricorrente di aprire i files, ma si erano limitati a chiedere informazioni al riguardo e, dopo che il dipendente ne aveva cancellati alcuni, lo avevano invitato a non cancellarne ulteriori in quanto ciò avrebbe costituito un ostacolo all’attività ispettiva. Ad ogni buon conto, si sottolineava che chi è chiamato a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica può apprendere il contenuto dei files che si trovano nello strumento informatico affidato dall’azienda al lavoratore, sicché la condotta di chi impedisca tale verifica deve essere qualificata come illegittima.

Con un ulteriore motivo di ricorso, la Cassa si doleva poi che la Corte d’Appello avesse erroneamente ravvisato nella lettera di licenziamento una rinuncia alla contestazione relativa al rischio discendente dalla potenziale violazione da parte del dipendente della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevista  decreto legislativo 231/2001che, come detto, include tra i reati fonte di responsabilità la detenzione di materiale pornografico minorile.  

La Corte di Cassazione, nella sentenza qui in commento, ha osservato che le modalità invasive della privacy del dipendente erano state date per pacifiche dalla Corte d’Appello senza richiamare le fonti del proprio convincimento, malgrado proprio questo punto, già affermato dal Tribunale in primo grado, fosse stato contestato nell’atto d’appello.

Quanto alla pretesa rinuncia, in sede di licenziamento, alla violazione della disciplina della responsabilità degli enti, la Corte ha osservato che ciò non corrispondeva al vero in quanto tale profilo era stato oggetto di specifica contestazione, come si poteva comprendere dalla lettura della lettera originaria, che prospettava per la Cassa proprio il rischio conseguente all’acquisizione nel proprio sistema informatico di files che avrebbero potuto comportare un coinvolgimento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2001. Per tali ragioni la sentenza della Corte d’Appello, oggetto di ricorso, è stata annullata e rinviata  per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte.