USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2015)150123-banca_finanza

La delicata questione concernente l’usura correlata all’esecuzione dei contratti di mutuo bancario continua ad essere di pressante attualità.

Recentemente si è avuta notizia di una richiesta di rinvio giudizio emessa dal Pubblico Ministero di una procura toscana nei confronti del direttore pro-tempore di una filiale di un importante istituto bancario.

La vicenda prende le mosse dalla stipulazione, avvenuta il 16 giugno 1999, di un contratto di mutuo per la somma di 180 milioni di lire. Oltre ai tassi di interesse contrattuali, erano stati stabiliti anche interessi di mora. Durante l’esecuzione del contratto, e in particolare dall’ 1 gennaio 2004 al 31 maggio 2005 (data corrispondente all’ultimo pagamento) tali interessi moratori erano maturati ed erano stati imputati nelle rate semestrali addebitate ai mutuatari. La misura di questi interessi, secondo la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, era di 8,645% e quindi superiore al tasso soglia previsto dalla legge. A seguito di una denuncia proveniente dai soggetti che avevano stipulato il contratto di mutuo ed a conclusione di specifiche indagini della competente Procura della Repubblica, il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti del direttore della filiale che aveva concluso il mutuo contestando la consumazione del reato di usura, previsto dall’articolo 644 del codice penale.

Il delitto in questione punisce colui che si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi. La pena – nei casi più gravi – è quella della reclusione da 2 a 10 anni e della multa da euro 5000 ad euro 30.000.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario, secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 644 del codice penale, si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione.

Le pene, in questo specifico caso, sono poi aumentate da un terzo alla metà perché l’imputato ha agito nell’esercizio dell’attività bancaria e in quanto il reato è stato commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale artigianale.

Preso atto dei continui sviluppi che si susseguono nella delicata materia dell’usura in ambito bancario, ci si chiede se dall’accertamento di tale reato possa discendere la responsabilità dell’istituto ai sensi del d. lgs. 231/2001.

I termini della questione sono i seguenti: ad oggi il reato di usura non rientra tra quelli che, a determinate condizioni, danno origine alla responsabilità dell’ente in base alla citata normativa. Pertanto, al momento, non può configurarsi alcuna responsabilità.

Questa conclusione, però, non è più certa dopo l’introduzione, a partire dall’1 gennaio 2015, del reato di autoriciclaggio – art. 648 ter.1 – nell’ambito del codice penale. Tale nuovo delitto può costituire un “grimaldello” per raggiungere l’obiettivo di contestare la responsabilità dell’ente.

Come noto, l’autoriciclaggio punisce con la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In poche parole: con l’autoriciclaggio si punisce colui che, avendo commesso un qualsiasi delitto non colposo, reimmette i proventi di tale reato nel circuito economico, ostacolando gli accertamenti sulla loro provenienza.

La norma sull’autoricilaggio è stata inserita nell’ambito del d. lgs. 231/2001 senza alcuna specificazione in ordine ai reati che ne vincolano l’applicazione. Ne deriva, a stretto rigore di logica e di principi giuridici, l’effetto per cui la responsabilità dell’ente, a titolo di autoricilaggio, può estendersi a tutti i delitti non colposi, sebbene non previsti dal d. lgs. 231/2001.

Molti commentatori hanno osservato che questa conclusione costituisce una palese violazione del principio per cui la responsabilità dell’ente è vincolata all’indicazione tassativa dei reati da cui essa deriva, principio chiarissimo nel d. lgs. 231/2001 e caposaldo del diritto penale.

Ma tant’è.

Di fronte ad uno (o più) casi di (presunta) usura in un contratto di mutuo, i cui proventi fossero reimpiegati dall’istituto bancario, ben potrebbe incriminarsi la persona fisica sia per usura che per autoriciclaggio e contestare all’istituto la responsabilità ex d. lgs. 231/2001 per violazione dell’art. 25-octies con riferimento al reato di autoriclaggio.

La questione, insomma, è tutt’altro che dipanata.

L’unica conclusione che, al momento, pare doversi trarre è relativa alla necessità per ogni ente di estendere la propria valutazione dei rischi, in tema di modelli organizzativi, a tutti i processi produttivi di flussi finanziari.