REATI ALIMENTARI ANALISI DI LABORATORIO E UTILIZZABILITA’ PROCESSUALE

Vincenzo Pacileo
P.M. presso il Tribunale di Torino


Intervento al Convegno “Frodi in materia alimentare e tutela del consumatore” –  Cuneo, ex Mater Amabilis – 27 gennaio 2011.

Il sistema normativo. Evoluzione e interventi della Corte costituzionale.

Non sempre per l’accertamento dei reati alimentari sono necessarie le analisi di laboratorio (v. Cass. III, 16.12.1999, Ferrazzano, CP 2001, 1896; Cass. III, 21.10.1997, Ambrosi, CP 1998, 3385; Cass. VI, 23.1.1990, Di Russo, R PEN 1991, 325).

Così, per esempio, non le richiede la prova del reato di cui all’art. 5, lett. b), L. 283/1962[1], in quanto il cattivo stato di conservazione riguarda le modalità di conservazione e non l’intrinseco del prodotto. Così ancora l’invasione dell’alimento da parte di parassiti e muffe (art. 5, lett. d, l. cit.) è dimostrabile sulla base dell’accertamento de visu delle suddette condizioni irregolari.

Non vi è, però, dubbio che le analisi rivestono  un’importanza fondamentale per la prova di numerose altre fattispecie, cioè in ogni caso in cui occorra investigare il contenuto del prodotto: sotto il profilo della sua variazione rispetto  a ciò che l’alimento deve essere per legge (art. 5, lett. a), ovvero per la presenza di cariche microbiche superiori  ai limiti (art. 5, lett. c), o ancora per il caso dlela presenza di additivi o antiparassitari  non consentite o in quantitativi superiori al consentito (art. 5, lett., g e h), o  per accertare che il prodotto sia non nocivo o pericoloso per la salute (art. 5, lett. d, e artt. 440, 444 c.p.).

L’art. 1 legge 283/1962 disciplina la materia delle analisi, unitamente agli artt. 6-19 d.P.R. 327/1980.

Questa normativa, che ha carattere amministrativo, va poi coordinata con quella di indole più strettamente processuale penale, al fine di rendere direttamente utilizzabili in quella sede gli esiti delle analisi.

Si tratta di un sistema misto,  che deroga  all’art. 220 n. coord. c.p.p. per il fatto di continuare sul binario amministrativo con la fase di revisione anche dopo l’emersione di una notizia di reato (Kostoris, 127-128), tanto che è stato talvolta perfino sospettato di incostituzionalità (Tonin-Vanni, 284).

In verità,  tale sistema assicura speditezza ed efficienza accertativi e risponde sufficientemente a canoni di legittimità, almeno  dopo  gli interventi correttivi  della Corte costituzionale in tema di diritto di difesa.

 

Secondo i dettami dell’art. 1 legge 283/1962 in caso di esito sfavorevole delle analisi di laboratorio l’esercente presso il quale è stato effettuato il prelievo — nonché il produttore, allorché il prelievo abbia riguardato prodotti confezionati — devono essere informati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del risultato dell’accertamento al fine di consentire all’interessato di proporre istanza di revisione delle analisi (da eseguire presso l’Istituto superiore di sanità).

Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avviso. La mancanza agli atti del processo penale della cartolina postale di ricevimento dell’avviso non costituisce violazione del diritto di difesa e non comporta alcuna nullità, ma determina soltanto l’effetto di spostare il termine per la proposizione della revisione, facendolo decorrere da un atto successivo equipollente in quanto a conoscenza della irregolarità accertata (Cass. III, 17.1.1998, Vorraro, DGAA 1998, II, 426. Conf. Cass. VI, 11.4.1985, Argenziano, GI 1986, II, 148. Cass. III, 15.6.2005, Pagano, CED, 231821 fa decorerre il termine dall’avviso di deposito degli atti d’indagine ex art. 415 bis  c.p.p. Nel senso che la prova del ricevimento della raccomandata può essere data con ogni mezzo, anche prescindendo dall’avviso postale: Cass. V, 11.8.1998, Cianchetti, CP 2000, 495.

D’altra parte, l’omissione della comunicazione del risultato delle analisi non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale (Cass. III, 20.1.1965, Ligorio, G PEN 1965, III, 371, che peraltro riconobbe nell’occorso una causa di nullità per mancata contestazione all’inquisito della fonte sostanziale dell’accusa).

Nella previsione originaria della disposizione dell’art. 1 mancava qualsiasi contradditorio difensivo non solo in occasione delle prime analisi — come era ovvio in assenza in quel momento di indizi di reato —,  ma anche nella fase della revisione, allorché, viceversa, è già emerso un fatto di reato a seguito del riscontro di irregolarità.

Su tale pregiudizio difensivo intervenne la Corte costituzionale,  che estese alla revisione le garanzie del contraddittorio  di cui agli artt. 304-bis, ter e quater e 390 c.p.p. abr. (C. Cost. 149/1969, R IT DPP 1970, 595), come poi normativamente recepito anche dall’art. 19 d.P.R. 327/1980.

La Corte si pronunciò nuovamente sulla disposizione nella parte in cui non prevedeva la comunicazione dell’esito delle analisi, con la conseguente facoltà di richiedere la revisione, non solo all’esercente e al produttore, ma a chiunque risultasse indiziato di reato in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti (C. Cost. 179/1971, GC 1971, 2190).

Anche così rimodulata la disciplina rimaneva pur sempre lacunoso un punto essenziale, ancora una volta nell’ottica del rispetto del diritto di difesa. Infatti, nel caso di analisi che fossero  in pratica irripetibili il principio del contraddittorio veniva vanificato se posticipato alla fase della revisione, che giungeva ormai a «giochi fatti». L’unica eccezione era prevista dall’art. 4 dell’ord. min. 11.10.1978 per gli accertamenti microbiologici sul latte a breve conservazione. Viceversa l’art. 69 d.P.R. 327/1980,  sempre in tema di analisi microbiologiche, negava ancora, su di un piano generale, l’intervento di parte in sede di prime (e di fatto uniche) analisi.

Questa situazione fu emendata con la sentenza 434/1990 della Corte costituzionale (FI 1991, I, 21), la quale, ribaltando l’orientamento precedente (v. sent. 461/1988, GC 1988, I, 2094), dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 legge 283/1962 nella parte in cui non prevedeva che, per i casi di analisi di campioni di sostanze alimentari deteriorabili per le quali non si possa eseguire la revisione, fosse dato avviso agli interessati dell’inizio delle operazioni al fine di una loro presenza, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.

Nel frattempo era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale che all’art. 223 n. coord. sancisce l’ingresso nel fascicolo del dibattimento dei certificati delle analisi irripetibili (oltre che delle analisi di revisione), purché sia stato garantito il contradditorio attraverso gli avvisi di partecipazione all’incombente (nel senso della applicabilità della norma ad ogni caso di irripetibilità delle analisi, anche se per effetto della eseguità del campione disponibile: Correra, 126-127; Piccinino, 446. In giurisprudenza: Cass. civ. I, 7.11.1998, n.11234, Stefanini c. Asl n.22 Ostiglia, MGC 1998, 2294. V. anche art. 11 par. 6, reg. CE 882/2004 ai sensi del quale non è dovuta la messa a disposizione del soggetto verificato di aliquote del campione da analizzare nel caso  di impossibilità per  l’altra deperibilità del prodotto  o per la estrema scarsità del substrato).

Il quadro normativo si è poi completato con il d.lgs. 123/1993, che all’art. 4 stabilisce le modalità di effettuazione delle analisi microbiologiche su prodotti deteriorabili (come definiti dal d.m. 16.12.1993) in modo da assicurare il diritto di difesa (ribadisce che tale disciplina non si applica alla ricerca di residui chimici: Cass. sez. III, 9.1.2009, n. 10728, CED, 243093; Cass. III, 20.11.2002, Manzolillo, FI 2003, 313).

 

Termini per la denuncia alla autorità giudiziaria.

 

Secondo l’art. 1, comma 5, legge 283/1962 l’organo di vigilanza  deve comunicare il fatto di reato alla autorità giudiziaria non già immediatamente a seguito della conoscenza dell’esito sfavorevole delle analisi[2], ma soltanto scaduto inutilmente il termine entro il quale l’interessato può presentare richiesta di revisione ovvero qualora la revisione richiesta confermi la irregolarità.  Soltanto nel caso di «frode tossica o comunque dannosa alla salute» la notizia di reato va trasmessa immediatamente alla autorità giudiziaria.

Tale normativa deve considerarsi sopravvissuta al nuovo codice di procedura penale, in quanto l’art. 221 n. coord. c.p.p. fa salve modalità di inoltro della notizia di reato, previste da leggi speciali, diverse da quanto prescritto dall’art. 347 c.p.p.

Nonostante l’ampio significato di «frode tossica» che è stato talvolta assunto in giurisprudenza, il sistema come originariamente congegnato dal legislatore del 1962  delineato non appare soddisfacente nel portare a tempestiva conoscenza della autorità giudiziaria fatti di reato, anche al fine di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere investigativo o cautelare (per un accenno critico v. Correra, <61>, 185 ss., che invoca una prassi di immediata «segnalazione»).

In effetti, fu sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa in parola, dichiarata inammissibile dalla Corte (C. Cost. ord. 363/1987, FI 1988, I, 23, con nota critica di Paone). L’art. 11 d.lgs. 123/1993 nel disciplinare il c.d. «sistema di allerta» impone la immediata comunicazione alla autorità giudiziaria di ogni riscontro di frode tossica, nonché di prodotti alimentari nocivi o pericolosi.

 

 

Campionamento e analisi in rapporto al processo penale.

 

Vi è consenso, soprattutto in giurisprudenza,  che il prelievo dei campioni e le analisi di laboratorio hanno indole amministrativa e preprocessuale (Cass. VI, 22.4.1986, Chiancone, G PEN 1987, III, 604; Cass. VI, 15.6.1984, Varnelli, R PEN 1985, 330; Cass. I, 25.10.1976, Panico, CP 1978, 1165.), di modo che non confligge con principi costituzionali la mancata previsione del contraddittorio nella fase di campionamento (C. Cost. 149/1969, R IT DPP 1970, 595) o nella fase delle prime analisi di alimenti non deteriorabili (Cass. III, 13.11.1997, Andergassen, G PEN 1998, II, 712. Viceversa stigmatizza la lesione del diritto di difesa: Furin, 223 ss.)

Ne consegue che la violazione delle norme che disciplinano le modalità di prelievo e di analisi non comporta nullità  degli atti nel processo penale (Cass. VI, 22.4.1986, Chiancone, G PEN 1987, III, 604; Cass. VI, 13.3.1985, Arcucci, R PEN 1985, 887; Cass. VI, 15.11.1984, Madeddu, CP 1986, 130; Cass. VI, 1.2.1984, Nappi, CP 1985, 1646. Correra, 167; Grillo, 377). Semmai, si è detto, la nullità dovrebbe essere eccepita in occasione del prelievo (Cass. I, 20.1.1997, Garavello, Jurisdata).

In senso contrario già sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato si era sostenuta la nullità degli atti eseguiti in difformità delle prescrizioni (Amodio, 82 ss., 112-117; Lupo,  1690); conclusione che è stata ribadita alla luce delle nuove regole del processo penale (Ubertis, 434 per non avere consentito all’interessato di partecipare al prelievo. In senso contrario alla inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. degli atti compiuti con inossevanza delle disposizioni in tema di prelievi: Crastolla, 364).

Va comunque ricordata quella giurisprudenza che  avverte che, mentre per i prelievi attuati in sede amministrativa non operano (salvo quanto vedremo infra)  le garanzie della difesa, queste ultime prendono pieno imperio nel caso di attività di polizia  giudiziaria (Cass. sez. III, 10.2.2010, n. 15372, CED, 246597).

Neppure nel caso di mancato rispetto delle metodiche ufficiali nella effettuazione delle analisi ne derivano  effetti preclusivi nell’ambito del processo penale (v. per es. Cass. III, 4.3.1993, Terenziani, CP 1994, 718 in materia di inquinamento. Contra per la inutilizzabilità del referto: Ubertis, 434)

In un caso in cui non era stata seguita una metodica prescritta dalla CEE il giudice ha assolto l’imputato: P Como sez. dist. di Cantù 14.5.1999, Baldo, Alimenta 1999, 194. In altra occasione è stata ritenuta valida la metodica comunitaria nonostante non fosse ancora stata recepita nell’ordinamento interno: Cass. III, 18.9.1997, Favaron, FI 1999, II, 128).

In ogni caso la inosservanza delle disposizioni amministrative dettate per il campionamento e le analisi deve essere tenuta presente dal giudice, e dagli esperti eventualmente nominati dal medesimo, nella formazione del proprio convincimento, poiché tali irregolarità possono incidere sulla attendibilità del risultato ottenuto (Correra, 167 ss.; Crastolla, 364. Conf. Cass. III, 2.2.2003, De Santis, CED 224577).

Come si è visto,  la utilizzabilità nel processo penale dei referti delle analisi di laboratorio è condizionato  dal rispetto del contraddittorio già in sede amministrativa, che deve essere garantito al soggetto a cui è attribuibile l’ipotesi di reato.

Ciò può comportare qualche difficoltà nella identificazione di tutti i soggetti interessati Nella affine materia dell’inquinamento è stata esclusa la necessità che tutti i possibili indiziati del reato «ricevano separati e formali avvisi dell’inizio delle operazioni di analisi, per comprensibili difficoltà pratiche e per l’urgenza» (Cass. III, 8.7.1997, Stramare, RGA 1998, 79. Conf. Cass. III, 26.2.1998, Gandolfini, CP 1999, 1586 nel caso di plurimi soggetti titolari o rappresentanti della medesima azienda, essendo sufficiente che l’avviso sia dato ad uno di essi).

E’ stato affermato che l’avviso per le analisi irripetibili non dev’essere necessariamente dato all’interessato, inteso come titolare dell’impresa, «ma può essere ricevuto da un dipendente, in quanto è necessario procedere in tempi brevi per la deteriorabilità dei campioni e rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza» (Cass. III, 21.1.1997, Cella, G PEN 1998, II, 147 in materia di qualità delle acque potabili. Conf. Cass. III, 12.3.1999, Tomasetto, DGAA 1999, II, 361 in materia di inquinamento, che prevede l’avviso nei confronti di «persona qualificata presente sul posto, senza necessità di proseguirsi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto»). Si deve, però, ritenere che occorra che l’avviso si dimostri comunque idoneo allo scopo di raggiungere in definitiva l’effettivo interessato. Inoltre,  il termine dilatorio assegnato per partecipare alle analisi, pur dovendo essere commisurato alle caratteristiche oggettive di deteriorabilità del prodotto da controllare (art. 2, co. 4, d.m. 16.12.1993), in ossequio al principio di ragionevolezza non sia così ridotto da rendere solo fittizio il diritto di difesa (v. Cass. SU 18.6.1991, Tallia, FI 1992, II, 151 in materia di scarichi).

L’avviso del giorno, dell’ora e del luogo ove le analisi saranno effettuate può essere dato anche oralmente senza che sia prescritta alcuna forma specifica di verbalizzazione (Cass. III, 25.9.1997, Serva, CP 1999, 266. Conf. Cass. III, 26.2.1998, Gandolfini, CP 1999, 1586).

L’art. 4, dlgs. 123/1993, che disciplina le analisi microbiologiche (irripetibili) su prodotti deteriorabili, prevede una prima analisi non garantita e la sua eventuale ripetizione in contraddittorio sui soli parametri irregolari. Non sussiste, comunque, alcuna violazione di legge che infici la validità e l’utilizzabilità del risultato qualora il laboratorio, pretermessa la «preanalisi», esegua direttamente l’analisi in contraddittorio (Cass. III, 28.2.2002, Lazzaretti, CED 221569. Nel senso che non è comunque previsto alcun avviso per la c.d. preanalisi: Cass. III, 17.12.2004, Amitrano, CED 230670) .

L’art. 4 d.lgs. 123/1993 coordinato con l’art. 2 d.m. 16.12.1993 consente la partecipazione alle analisi dell’interessato o di persona di sua fiducia, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, senza prevedere l’accesso all’eventuale difensore, come avviene invece per la revisione di analisi. Si è osservato che tale limitazione è perfettamente coerente coi principi in tema di contraddittorio nell’ambito della procedura generale dell’art. 223 n. coord. c.p.p., in quanto manca ancora una notizia di reato e un correlativo indiziato. Tale considerazione sembra, però, non tenere conto del fatto che, a rigore, la «preanalisi» può già evidenziare una astratta ipotesi di reato.

 

La revisione di analisi.

 

Si è affermato che nel caso di revisione di analisi la comunicazione all’interessato e al difensore deve riguardare l’inizio delle operazioni e non deve essere reiterata per ogni singolo atto successivo che sia comunque noto alla parte e al suo consulente (Cass. III, 21.10.1999, Rubiolo, FI 2000, II, 540). La medesima sentenza ha riconosciuto che per tale procedura amministrativa non vale lo sbarramento della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza delle indagini ai sensi dell’art. 407 c.p.p. (FI 2000, II, 548-549).

In ogni caso, il giudice non  è tenuto  ad attendere l’esito della revisione, in quanto essa non è condizione di procedibilità, e può disporre autonomamente perizia nel processo penale (C. Cost. 228/1988, GAI 1989, II, 345. Conf. Cass. VI, 27.10.1983, Giangrande, RDTA 1984, 547).

L’esito della revisione non vincola il giudice  nella decisione (Cass. VI, 16.6.1982, Lorenzon, R PEN 1983, 628, 635), come è implicitamente confermato dalla conservazione, a seguito del campionamento, di apposita aliquota a disposizione della autorità giudiziaria.

Si è talvolta affermata la possibile prevalenza, secondo motivata decisione del giudice, della prima analisi sulla revisione (Cass. VI, 11.4.1984, Cudia, R PEN 1985, 213, 215); conclusione che, però, almeno nel dibattimento penale, non appare più sostenibile alla stregua della normativa che attualmente regola l’ingresso dei certificati di analisi nel processo ai sensi dell’art. 223 n. coord..

Il termine di due mesi previsto dall’art. 1 l. 283/1962 per la effettuazione della revisione è ordinatorio e la sua inosservanza non determina alcuna nullità: Cass. III, 27.8.2004, Boccia.

 

Utilizzabilità processuale delle analisi.

 

L’omesso avviso della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni non dà luogo ad inutilizzabilità delle stesse, ma configura una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p. (Cass. III,   26.11.2003, Barion, FI 2005, II, 289, ). Secondo altra pronuncia ne deriva l’assoluta inutilizzabilità  (Cass. III, 20.11.2002, Manzolillo, FI 2003, 315. Conf. Grillo, 10). In questi casi, però, ma il referto vale quantomeno come notitia criminis (Cass. VI, 18.4.1980, Cola, CP 1982, 822).

Si è, inoltre, escluso che il suo contenuto possa essere recuperato per via testimoniale, escutendo il tecnico analista in dibattimento, poiché tale testimonianza risulterebbe in contrasto con le prescrizioni dell’art. 194 c.p.p.: egli potrebbe al più, confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni, ma non illustrare la validità delle metodiche seguite, trattandosi di apprezzamenti tecnici esulanti dai limiti della prova testimoniale (Cass. VI, 8.10.1993, Meini, G PEN 1994, III, 628. Conf. Cass. III, 20.11.2002, Manzolillo, FI 2003, 315).

Nel caso di analisi ripetibile (e quindi correttamente non anticipata da alcun avviso), ma non seguita dalla revisione per inerzia dell’interessato, si è sostenuto che il referto è inseribile nel fascicolo del dibattimento e utilizzabile per la decisione (Cass. I, 16.10.1996, Grimandi, RTDPE 1998, 318. Impliciamente in questo senso anche  Cass. III, 20.11.2002, Manzolillo, FI 2003, 313). La tesi  sembra discutibile, poiché la rinuncia al contraddittorio in sede amministrativa non implica altrettanto in sede giurisdizionale (Cass. VI, 5.11.1992, Urzi, CP 1994, 2193), sicché occorrerà procedere a perizia (Ubertis, 433).

Lo stesso dovrà avvenire nel caso di sopravvenuta irripetibilità delle analisi per fatti contingenti (Ubertis, 433. V. anche Cass. V, 11.8.1998, Cianchetti, CP 2000, 495 secondo cui si ha violazione del diritto di difesa quando, omesso l’avviso per consentire all’interessato la revisione o ritardatolo tanto da determinarne la ineseguibilità, questa sia divenuta impossibile per il deperimento del campione).

 

 

Bibliografia citata nel testo

 

Amodio, Modalità di prelevamento dei campioni e diritto di difesa nel processo per frodi alimentari, R IT DPP 1970, 76;

 

Correra, Prodotti alimentari. Sicurezza, igiene e qualità, Rimini, 1998

 

Crastolla, Il diritto di difesa nel prelievo e nelle analisi dei campioni di acque,  DGAA 1995, II, 363

 

Furin, Il diritto di difesa dell’imprendtore alimentare nell’ambito delle attività di polizia amministrativa, Alimenta 2000, 223;

 

Grillo, Frodi alimentari. Problematiche processualpenalistiche in tema di accertamento, G PEN 1985, III, 375

 

Kostoris, Norme di coordinamento. Art. 223, in Amodio-Dominioni, Commentario del nuovo codice di procedura penale. Appendice. Norme di coordinamento e transitorie, Milano, 1990, 119;

 

Lupo, Il nuovo regolamento sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327), CP 1981,  1684;

 

Piccinino, Delle responsabilità dei produttori, dei confezionatori, degli importatori e dei rivenditori in riferimento alle c.d. <garanzie difensive> approntate, secondo la più aggiornata normativa nazionale e comunitaria nell’ambito dei possibili accertamenti analitici (relativi anche a prodotti rapidamente deteriorabili), RDTA 1993, 417;

 

Tonini-Vanni, Analisi, revisioni e sequestri nel regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande (d.p.r. 26.3.1980 n. 327), L PEN  1981, 274;

 

Ubertis, L’utilizzazione dibattimentale di prelievi e analisi di campioni, CP 1992, 428

 


[1] La legge in questione deve considerarsi ancora in vigore. Il dubbio è nato a seguito del varo della l. 28.11.2005, n. 246, c.d. “taglia-leggi”, che prevedeva l’abrogazione delle disposizioni legislative statali pubblicate  anteriormente al 1° gennaio 1970, salvo quelle che appositi decreti delegati avrebbero “salvato”. Nei decreti  in questione non compare la legge del 1962, che è stata così da taluno ritenuta abrogata dal 16.12.2010. In tal senso si è espressa anche  Cass. 25.2.2010, n. 12572. Vi è stato, però, un revirement della Suprema Corte, che con sentenza del 19.1.2011 (non ancora depositata) ha affermato che la legge in questione è ancora in vigore. La ragione più plausibile di questo arresto è che i decreti delegati salvano espressamente dalla abrogazione la l. 441/1963, che ha modificato la l. 283/1962. D’altra parte, l’art. 14, co. 17, lett. a), l. 246/2005 conserva vigenza alle disposizioni che rechino nell’epigrafe la denominazione codice o testo unico, come avviene (rispetto al t.u.) nella legge del 1962.

[2] Nell’ottica di tale disposizione trattasi delle prime analisi, suscettibili di revisione.