Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

di Dott. Matteo Ferrione150123-banca_finanza

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).

 

Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all’art. 491 cod. pen., come recentemente riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016 già citato). È quanto la Suprema Corte ribadisce con la recente Sentenza n. 11999 del 2017.

Sebbene, infatti, l’assegno vada ricompreso a tutti gli effetti nel novero di titoli di credito, quest’ultima disposizione del codice penale fa esplicitamente riferimento soltanto alla “cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore”. Si deve pertanto escludere che in questo insieme di titoli, così descritto, rientri anche l’assegno bancario c.d. “non trasferibile”.

La recente pronuncia richiama, sul punto, le argomentazioni svolte con la risalente Sentenza del 1971, in cui, era stato evidenziato – in modo del tutto condivisibile – che il fatto che la falsificazione di un assegno possa, di volta in volta, essere riconducibile all’una o all’altra ipotesi di reato (a seconda, cioè, che l’assegno sia trasferibile mediante girata oppure non trasferibile), e dunque possa essere punita diversamente (o non punita affatto, in virtù della recente depenalizzazione), risponde ad un criterio di graduazione dell’offensività della condotta: vale a dire che, nel caso in cui ad essere falsificato sia un assegno liberamente trasferibile, il pericolo di una sua manomissione o alterazione è maggiore (ed il reato è idoneo a costituire un pericolo maggiore, dunque maggiormente offensivo dei bani giuridici tutelati); viceversa, quando l’assegno sia, per espressa dicitura impressa sul titolo “non trasferibile”, va da sé che il pericolo di una sua alterazione ha una portata decisamente minore proprio in virtù della sua non trasferibilità ad altro soggetto (e va da sé che il reato, in tale ipotesi, si verifica, evidentemente, con minor frequenza).

Fatte queste precisazioni, al fine di stabilire se la condotta di falsificazione dell’assegno rientri entro l’ipotesi dell’art. 485 c.p. o in quella dell’art. 491 c.p., occorre guardare all’attributo di circolabilità del titolo in questione. Posto che, infatti, la trasferibilità dell’assegno è un requisito essenziale per ricondurre il fatto illecito nel reato di cui all’art. 491 c.p., l’assegno sprovvisto di tale trasferibilità (in quanto gravato da una clausola “non trasferibile”, che in concreto ne ostacola la circolazione e, dunque, lo “immobilizza” nelle mani del prenditore) va equiparato, per quanto attiene all’accertamento della responsabilità penale, ad una qualsiasi scrittura privata.

Il ragionamento così svolto va peraltro esteso a tutti gli assegni bancari o postali aventi un importo superiore a 1.000,00 €, atteso che, a norma dell’art. 49 comma 5° e 6° D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), “tutti gli assegni bancari e postali emessi per un importo superiore a quello sopra indicato devono recare la clausola di non trasferibilità e possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.”. Peraltro, va precisato che la “girata” all’addetto della banca per l’incasso non fa venire meno la natura “non trasferibile” dell’assegno (c.d. girata impropria).

Va pertanto ribadito che la falsificazione di un assegno non trasferibile non integra il reato di falso in titoli di credito, ma quello di falso in scrittura privata (oggi depenalizzato).